Autorizzazione all'organismo di controllo denominato Suolo e Salute Srl ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta , registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 813/2000 del 17 aprile 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -- legge comunitaria 1999 -- il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 29 aprile 2002 con il quale l'organismo Product Authentication Inspectorate Limited e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;

Visto il decreto 11 aprile 2005 con il quale la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo Product Authentication Inspectorate Limited e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 maggio 2005;

Visto il decreto 1° settembre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 11 aprile 2005, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 1° ottobre 2005;

Visto il decreto 14 dicembre 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 11 aprile 2005 e 1° settembre 2005, e' stata prorogata fino alla emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo Suolo e Salute...

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