Sulla successione nel rapporto

AutoreMaurizio De Tilla
Pagine95-97

Page 95

Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha affermato che il primo comma dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (cosiddetta dell'equo canone) disciplina la successione nel contratto di locazione nel caso di morte del conduttore e stabilisce, in deroga alle norme vigenti in tema di successione mortis causa dei diritti personali di godimento, che il diritto del conduttore si trasferisce ai suoi eredi (legittimi o testamentari), ai suoi parenti (individuati attraverso la disposizione contenuta nell'art. 74 c.c.) ed ai suoi affini (anch'essi individuati attraverso la disposizione contenuta nell'art. 78 dello stesso codice) alla condizione dell'abituale preesistente convivenza di uno di questi soggetti con il defunto conduttore. In definitiva, la norma attribuisce ai soggetti ora indicati, un diritto di godimento dell'immobile che deriva direttamente dalla legge e non già jure successionis. Dalla natura autonoma del diritto discende che, con la morte del conduttore, gli eredi, i parenti e gli affini con lui conviventi sono titolari di un diritto autonomo, rispetto al precedente conduttore, che trae la sua fonte direttamente dalla legge.

L'autonomia di questa situazione giuridica comporta che i titolari del diritto hanno il potere di impugnare la sentenza pronunciata in confronto del loro dante causa, come si ricava dalla disposizione contenuta nell'art. 111 c.p.c. (v. 7 agosto 1996 n. 7247 e Cass. 13 agosto 1985 n. 4432).

Infatti, la norma ora citata conferisce al successore a titolo particolare il potere di impugnare la sentenza che è stata pronunciata contro l'alienante.

La decisione va condivisa.

Nell'ambito della molteplicità delle questioni relative alla successione nella locazione va osservato che la Corte di cassazione (con sentenza 19 luglio 1982 n. 4250, in questa Rivista 1982, 659) ha stabilito che, in relazione ad un contratto soggetto a regime di proroga, la semplice qualità di erede dell'inquilino non è sufficiente a determinare il subentrare dell'erede nella titolarità del rapporto di locazione, occorrendo, a tal fine, anche il presupposto di fatto dell'occupazione dell'immobile nella preesistenza di una convivenza abituale con il conduttore originario defunto. Pertanto, ove tale presupposto sia ravvisabile in uno solo degli eredi, nei cui confronti sia proposta, da parte del locatore, domanda diretta a far valere una causa di cessazione della proroga, non è configurabile una situazione di litisconsorzio necessario fra detto convenuto e gli eredi, nei confronti del quale lo stesso locatore intenda esperire un'azione circoscritta all'accertamento del loro diritto quali semplici eredi del conduttore a succedergli nella titolarità del rapporto.

Per la più recente interpretazione della norma v.: a)...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT