Sulla revisione delle tabelle millesimali

AutoreMaurizio De Tilla
Pagine814-815

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Con la sentenza in rassegna la Corte di cassazione ha affermato che la tabella millesimale raffigura il prospetto dei valori proporzionali delle quote di condominio e, in termini aritmetici, esprime il rapporto di valore tra le unità immobiliari e l'intero edificio fissato dall'articolo 1118 c.c. La tabella viene approvata con atto negoziale da tutti i condomini i quali possono dimostrare il loro consenso anche in tempi successivi per facta concludentia attraverso l'applicazione in concreto per più anni. La tabella va impugnata, a norma dell'art. 69 att. c.c., quando risulta che i valori proporzionali dei piani o delle porzioni di piano siano conseguenza di errore, ovvero quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, il rapporto originario dei singoli piani o porzioni di piano sia notevolmente alterato. Il citato articolo 69 riconduce l'impugnazione della tabella alle inesattezze, originarie e sopravvenute, non ai vizi dell'atto di approvazione: la legittimità della deliberazione assembleare, che riconosce valide le tabelle millesimali approvate per fatti concludenti, non esclude che le stesse tabelle possano modificarsi se sono conseguenze di errore.

La Corte Suprema ha poi precisato che la domanda di revisione o di modificazione della tabella millesimale per errore nella determinazione dei valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano, ex articolo 69 n. 1 att. c.c., può essere proposta non soltanto per l'errore di calcolo già disciplinato dall'articolo 1430 c.c., ma anche per ogni tipo di errore rilevante come vizio del contratto a norma dell'articolo 1428 c.c.

La decisione va condivisa.

Gli errori rilevanti ai fini della revisione sono, dunque, quelli obiettivamente verificabili, restando, di conseguenza, esclusa la rilevanza dei criteri soggettivi nella stima degli elementi necessari per la valutazione ex art. 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile (Cass. 28 marzo 2001 n. 4528).

Sull'argomento è di grande rilievo la semplificazione degli errori essenziali che è stata fatta dalla Corte di cassazione (con sent. 11 gennaio 1982 n. 116) che ha ritenuto che, ai fini della revisione delle tabelle millesimali, la rilevanza degli errori che attengono alla determinazione degli elementi necessari per il calcolo del valore dei singoli appartamenti (quali l'estensione, l'altezza, l'ubicazione, ecc.) riguarda sia errori di fatto (ad esempio, erronea convinzione che un singolo appartamento abbia una...

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