Sulla responsabilità dei genitori per l'illecito del figlio minore nella circolazione stradale. Prova liberatoria

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine968-972
968
giur
11/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
Poco rileva che all’udienza del 23 settembre 2009 f‌issata
per la precisazione delle conclusioni AB abbia dichiara-
to di estendere le proprie domande nei confronti di GH,
nel frattempo costituitosi. V’è, infatti, da tener conto, da
un lato, del regìme di decadenze previsto dalla disciplina
processual civilistica per la f‌issazione del thema decidendi
(in base al quale le domande da porre a fondamento della
decisione sono solo quelle che le parti hanno precisato nel
termine richiesto ex art. 183, comma 5, c.p.c., nella formu-
lazione applicabile ratione temporis); dall’altro, del fatto
che l’estensione della domanda nei confronti di GH è stata
dal AB effettuata successivamente alla sentenza non def‌i-
nitiva che aveva deciso sulla domanda risarcitoria da egli
avanzata, quindi in un momento in cui il primo Giudice si
era già spogliato del potere decisorio su di essa. In rela-
zione al rigetto della domanda ex art. 2048 c.c. AB deduce
unicamente che le assunte testimonianze, unitamente alle
modalità del sinistro, non varrebbero ad integrare la prova
liberatoria imposta ai genitori di GH dall’art. 2048 c.c.
La giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità
afferma che la responsabilità del genitore per il danno ca-
gionato dal fatto illecito del minore trova fondamento, a
seconda che il minore sia o meno capace di intendere e di
volere al momento del fatto, rispettivamente nell’art. 2048
c.c., basato su una presunzione iuris tantum di difetto di
educazione, ovvero nell’art. 2047 c.c., basato su una pre-
sunzione iuris tantum di difetto di sorveglianza e vigilanza;
afferma, altresì, la giurisprudenza della Suprema Corte che
le indicate ipotesi di responsabilità presunta sono alterna-
tive e non concorrenti (cfr. Cass. civ. sent. 2606/1997).
L’appellante non contesta l’applicazione dell’art. 2048
c.c. onde l’esistenza o meno della prova liberatoria va
valutata in relazione ad una presunzione iuris tantum di
difetto di educazione. Alla data del fatto colposo dedot-
to in causa (15 maggio 1998) GH aveva quasi dodici anni
essendo nato il 17 luglio 1986: correttamente, quindi, il
primo Giudice ha ritenuto che tale età fosse adeguata alla
autonoma circolazione stradale. È, poi, risultato provato
che il ragazzo era stato dai genitori debitamente seguito
nel proprio processo di formazione e, in quinta elementa-
re, aveva anche seguito un corso di educazione stradale.
Il, nonno del minore, ed anche MN hanno, poi, dichia-
rato che per molto tempo il minore era stato accompa-
gnato da un genitore o da un nonno nei propri spostamenti
in bicicletta osservando il comportamento del ragazzo ed
impartendogli istruzioni sul modo di circolare. È vero che
IL ha detto che il minore già in quinta elementare circo-
lava in bicicletta “da solo perché era in grado”, ma consi-
derando che il sinistro si è comunque verif‌icato quando il
minore aveva quasi dodici anni e che le assunte testimo-
nianze danno contezza di una corretta opera educativa dei
genitori ed, altresì, della frequentazione del corso di edu-
cazione stradale proprio in quinta elementare, la generica
affermazione effettuata dal teste IL non è di per sé signif‌i-
cativa di un difetto di educazione comunque di un difetto
perdurante al tempo della verif‌icazione del fatto dannoso.
Va, infatti, sottolineato che la prova liberatoria richie-
sta ai genitori dell’art. 2048 c.c. si concreta nella dimostra-
zione di aver impartito al minore un’educazione consona
alle proprie condizioni sociali e famigliari e di aver eserci-
tato sullo stesso una vigilanza adeguata all’età (cfr. Cass.
civ. sent. 4481/2001 nonché 26200/2011).
Le modalità del fatto non sono di per sé indicative di
un difetto di educazione poiché nell’accadimento dannoso
GH ha tenuto una condotta colposa molto frequente che,
perciò, anche nel comune sentire non è considerata sinto-
matica di una non corretta impostazione dei rapporti con
l’ambiente extra familiare. Ritiene la Corte che la culpa in
educando sia desumibile dalle modalità del fatto dannoso
quando esse riguardino condotte connotate da dolo o da
colpa grave, cioè condotte di per sé indicative di dispregio
per le regole della civile convivenza o di marcate carenze
nella loro acquisizione.
La soccombenza di AB non è parziale sol perché è stato
riconosciuto un concorso colposo a carico di GH posto che
i genitori evocati in giudizio hanno posto a fondamento
delle domande avanzate, sia in proprio che in rappresen-
tanza del minore, anche l’eventualità del concorso colpo-
so; aggiungasi che le spese liquidate dal primo Giudice
risultano in linea con il valore del decisum, cosicché la
parziale compensazione richiesta dall’appellante si tra-
durrebbe in una sostanziale iniquità.
L’appello va, pertanto, rigettato e, ex art. 91 c.p.c., AB
va condannato a rifondere gli appellati delle spese relative
al presente giudizio, come liquidate in dispositivo in base
ai criteri di cui al D.M. 55/2014. (Omissis)
SULLA RESPONSABILITÀ
DEI GENITORI PER L’ILLECITO
DEL FIGLIO MINORE NELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE.
PROVA LIBERATORIA
di Vittorio Santarsiere
SOMMARIO
1. Nozione. 2. Norme di legge. 3. Natura giuridica. 4. Oggetto.
5. Fondamento giuridico. 6. Tutela giurisdizionale.
1. Nozione
La controversia di cui alla trascritta sentenza riguarda
un incidente stradale tra motocicletta, pilotata da soggetto
maggiorenne, e bicicletta, guidata da infradodicenne. Qua-
le che sia l’opinione circa la qualif‌ica della bicicletta, essa
costituisce veicolo, similmente al carro trainato da anima-
le, al trattore agricolo, a qualsiasi carrozza. Perché i veicoli
rilevino nella interazione l’un l’altro devono trovarsi, anche
se fermi, in strada pubblica od area privata, ove il traff‌ico
veicolare e pedonale sia paragonabile a quello stradale.

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