Sulla prova del danno per ritardato rilascio

AutoreMaurizio De Tilla
Pagine739-741

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Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha affermato che, in ordine ai danni ex art. 1591 c.c., secondo quanto risulta dalla stessa dizione del testo codicistico, il conduttore in mora nella consegna della cosa (mora che, in caso di condanna al rilascio, sussiste dal momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza) è tenuto a corri-Page 740spondere al locatore solo il canone pattuito, salvo gli ulteriori danni, in ordine ai quali il locatore medesimo è tenuto a fornire specifica prova.

Al riguardo è pacifico il principio secondo cui il maggior danno che il locatore assuma di aver subito per effetto della morosità del conduttore e del mancato, tempestivo rilascio dell'immobile locato (art. 1591 c.c.), scaturendo da una fonte di responsabilità ex contractu, debba essere rigorosamente provato, nella sua sussistenza e nel suo concreto ammontare, dal locatore medesimo, sul presupposto che l'obbligo risarcitorio non sorge automaticamente, in base al valore locativo presumibilmente ricavabile dall'astratta configurabilità dell'ipotesi di locazione o vendita del bene, ma va accertato in relazione alle concrete condizioni e caratteristiche dell'immobile stesso, alla sua ubicazione, alla sua possibilità di utilizzazione, onde far emergere il verificarsi di una lesione effettiva nel patrimonio del locatore, ravvisabile nella circostanza del non aver potuto locare o alienare il bene a condizioni vantaggiose, e dimostrabile attraverso la prova dell'esistenza di ben precise proposte di locazione o di acquisto, ovvero di altri, concreti propositi di utilizzazione.

La decisione si inserisce nell'alveo dell'orientamento rigoroso della prova che il locatore deve fornire per ottenere il risarcimento dei danni per ritardato rilascio.

In proposito va rilevato che l'art. 1591 c.c. prevede che, oltre il corrispettivo convenuto fino alla consegna, il conduttore è tenuto a risarcire il maggior danno per la mancata disponibilità del bene. Infatti, la responsabilità per ritardata restituzione della cosa locata, avendo natura contrattuale, è posta a carico del conduttore, il quale, per esimersi da tale responsabilità, è tenuto a provare che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. In definitiva, il locatore ha il solo onere di provare il ritardo nella riconsegna, mentre spetta al conduttore che intenda sottrarsi all'obbligo del risarcimento dimostrare che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile.

La natura costitutiva della pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore non esclude l'obbligo di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non solo di corrispondere dalla data della domanda giudiziale, che vale a costituirlo in mora, il canone convenuto - quale liquidazione forfettaria del danno, collegata all'utilità conseguibile dal conduttore rimasto nella detenzione della cosa locata, senza necessità di prova alcuna da parte del locatore - ma anche di risarcire l'eventuale «maggior danno» che il locatore ha l'onere di provare (Cass...

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