Sulla Presunta Irrilevanza Del Clamore Mediatico Intorno A Vicende Giudiziarie

AutoreMaria Elena Catalano
Pagine87-93
87
Arch. nuova proc. pen. 2/2016
Dottrina
SULLA PRESUNTA
IRRILEVANZA DEL CLAMORE
MEDIATICO INTORNO
A VICENDE GIUDIZIARIE
di Maria Elena Catalano
SOMMARIO
1. Rimessione del processo, interferenze mediatiche e norma-
lizzazione della devianza. 2. Un assunto discutibile: il grigio-
re epistemico indotto dall’attenzione mediatica alle vicende
giudiziarie. 3. Dal giallo alla telenovela. Pubblicità mediata
e percezione dei processi penali da parte del pubblico. 4. L’in-
quinamento mediatico quale rif‌lesso di un rapporto distorto
tra informazione e giustizia.
1. Rimessione del processo, interferenze mediatiche e
normalizzazione della devianza
Uno sguardo di insieme sulla recente produzione giu-
risprudenziale della Cassazione fa registrare una stagione
di f‌ioritura delle pronunce in tema di rimessione del pro-
cesso, che offre l’occasione per una messa a fuoco dei pun-
ti fermi e delle tendenze evolutive riscontrabili sul terreno
dei risvolti processuali del clamore mediatico occasionato
da vicende giudiziarie. (1) Richieste di rimessione moti-
vate sulla base di fenomeni di inquinamento mediatico
sono state avanzate e puntualmente respinte nell’ambito
dei noti processi relativi al caso ILVA di Taranto, al disa-
stro ambientale di Bussi sul Tirino, al profeta del Forteto.
La pronuncia della Cassazione sul caso del Forteto si
incanala prima facie nel solco di un consolidato e pacif‌ico
orientamento giurisprudenziale teso a valorizzare il carat-
tere eccezionale dell’istituto della rimessione e quindi ad
escludere la rilevanza di interferenze mediatiche quale
presupposto per la rimessione del processo (2). Tale risul-
tato interpretativo costituisce l’approdo di due ordini di
argomentazioni, il primo dei quali tende a negare l’inf‌luen-
za perturbatrice di campagne di stampa che, per quanto
aspre, non siano trasmodate in fenomeni abnormi. Tale
indirizzo si salda all’altrettanto consolidato orientamento
che evidenzia la rapidità di diffusione delle notizie e la
conseguente diff‌icile conf‌igurabilità di fenomeni di inqui-
namento mediatico esclusivamente locali. (3)
Tuttavia, a ben vedere, la decisione in questione ricol-
lega l’esclusione dei presupposti per la rimessione ad un
elemento nuovo: la normalità del circo mediatico giudizia-
rio. (4) Il grigiore epistemico indotto dal martellamento
mediatico verrebbe a produrre la impermeabilità del giu-
dicante e della stessa opinione pubblica alle sollecitazioni
mediatiche. La decisione sviluppa, infatti, il ragionamen-
to, dichiaratamente paradossale, per cui proprio il “debor-
dare non commendevole della cosiddetta giustizia spetta-
colo, il vedere pagine intere di giornali o intere puntate
di talk shows occupate da vicende giudiziarie ancora in
corso, in cui si sviscerano tesi… talora fantasiose… con
formazioni di innocentisti e di colpevolisti ha f‌inito per
diventare fenomeno talmente normale che nessuno ci fa
più caso.” (5) Il ragionamento della Cassazione approda
ad una conclusione che esclude, in radice, l’impatto della
giustizia spettacolo su quei valori – in primis, l’imparziali-
tà del giudizio – tutelati dall’istituto della rimessione
Queste argomentazioni provano troppo e arrivano a
legittimare la normalizzazione della devianza, ovvero
di quella inversione di ruoli tra media e giustizia, che si
pone in rapporti conf‌littuali con i principi informatori del
sistema. (6)
Sul piano probatorio, la decisione sul caso del Forteto
cristallizza la irrilevanza delle campagne di stampa in una
sorta di presunzione giurisprudenziale che non ammette
prova contraria. (7)
Altra parte della giurisprudenza tende a costruire, in
capo al richiedente, l’onere perfetto di fornire la prova
dell’incidenza della locale campagna di stampa sulla libe-
ra determinazione dei giudici. (8) La conf‌igurabilità di un
onere perfetto in capo al richiedente non si allinea con il
disposto di cui all’art. 48 c.p.p. né con la ratio ad essa sotte-
sa. La disciplina dei procedimenti incidentali di ricusazio-
ne e di rimessione aff‌ida, infatti, al giudice l’integrazione
del quadro probatorio delineatosi all’atto dell’instaurazio-
ne del procedimento e costituito dalle prove documentali
prodotte dal soggetto richiedente. Si delinea nitidamente
il rapporto tra iniziative delle parti e iniziative del giudice
che “ha poteri d’uff‌icio di ricerca della prova” dei presup-
posti applicativi delle singole norme. (9) L’attribuzione ai
giudici di poteri istruttori assolve una funzione di raffor-
zata tutela del valore sotteso all’istituto della rimessione
– l’imparzialità del giudice – e si presta a una lettura in
chiave di protezione sia di interessi pubblici – quale quel-
lo alla conservazione della f‌iducia dei cittadini nell’ammi-
nistrazione della giustizia – sia delle garanzie dell’imputa-

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