Sulla precedenza

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine857-867

    Le precedenti Rassegne di giurisprudenza pubblicate in questa Rivista hanno riguardato, rispettivamente, Apparecchi rilevatori della velocità (1996, 51); Autoscuola (1995, 1201); Autostrade (1996, 661); Cautele nella circolazione stradale (1995, 657); Cautele verso i bambini (1995, 569); Circolazione ciclistica (1995, 317); Comportamento dei pedoni e dei conducenti (2001, 683) Guida in stato di ebbrezza (1998, 75); Inottemperanza all'ordine di esibire i documenti di circolazione (1995, 479); Il blocco stradale (1996, 143); Il danno biologico (1995, 65); Il fermo tecnico di autoveicolo (1996, 837); Il fondo di garanzia per le vittime della strada (1998, 185); Il ricorso al prefetto (1997, 67); Il risarcimento del danno alla vita di relazione (1996, 399); Il sorpasso (1999, 73); Il trasporto di cortesia (1995, 995); L'agente di assicurazione (1995, 751); L'infortunio in itinere (1998, 927); L'inversione del senso di marcia nelle autostrade (1996, 939); La carta di circolazione (1998, 495); La mala gestio dell'assicuratore (1999, 359); La sospensione della patente di guida (1997, 457); Le prime pronunce sul nuovo codice della strada (1995, 197); Morte di congiunti: risarcimento del danno (1998, 287); Norme di comportamento in genere (1999, 161); Opposizione ad ordinanza - ingiunzione (2000, 783); Sul pericolo occulto (1997, 829); Sull'obbligo di cronotachigrafo (1997, 635); Velocità (2001, 61); Vendita del veicolo (1998, 707).


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@a) Comportamento in prossimità di una intersezione

Il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente favorito di osservare a sua volta, approssimandosi all'incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza ed, in particolare, quella di rallentare e di moderare la velocità. L'inosservanza di tali prescrizioni costituisce in colpa il conducente favorito, ma non interrompe il nesso di causalità tra la mancata cessione della precedenza e l'evento, determinando un concorso di colpa dei due conducenti la cui intensità deve essere accertata dal giudice di merito con i suoi poteri discrezionali.

    Giud. pace Torino, 11 giugno 1997, Stefanini c. Lloyd Adriatico, in questa Rivista 1997, 700.


Poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altri comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente. (Nella fattispecie, la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l'auto in prossimità dell'incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l'autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all'obbligo di concedere la precedenza).

    Cass. pen., sez. IV, 23 aprile 1996, n. 4257 (ud. 28 marzo 1996), Lado.


La materia della precedenza in crocevia, sia sotto il codice della strada abrogato (art. 105, comma primo) che sotto quello attualmente vigente (art. 145, comma primo), è assoggettata, alla regola generalissima, della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti, con ciò intendendo che nei crocevia, e in tutti i casi in cui si pongano problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza, affinché non vi siano collisioni tra veicoli.

    Cass. pen., sez. IV, 15 marzo 1995, n. 2648 (ud. 31 gennaio 1995), Caverni.


Anche il conducente di veicolo che transiti su strada privilegiata ai fini del diritto di precedenza è tenuto, prima di impegnare l'incrocio, a moderare la propria velocità e ad adottare tutte le cautele necessarie.

    Pret. civ. Salerno, sez. dist. Eboli, 21 novembre 1995, n. 320, Chiariello c. Società Assitalia, in questa Rivista 1996, 225.


Deve ritenersi in colpa concorsuale il conducente del veicolo favorito che in un incrocio non si comporti con particolare prudenza onde evitare la collisione con il veicolo antagonista.

    Pret. civ. Catania, sez. I, 12 luglio 1993, Zingale c. Platania e altra, in questa Rivista 1993, 892.


In tema di circolazione stradale, nell'approssimarsi ad un crocevia e massimamente avendo scorto altra autovettura il cui conducente mostra di non volere accordare al veicolo favorito la dovuta precedenza, il conducente di quest'ultimo non può fare affidamento esclusivo sul proprio diritto, ma deve impegnare lo stesso crocevia con la massima prudenza e moderare la velocità, al fine di prevenire possibili eventi dannosi cui la condotta dell'altro utente della strada potrebbe dar luogo.

    Cass. pen., sez. IV, 17 novembre 1990, n. 14921 (ud. 19 ottobre 1990), Pasquoni.


Per «crocevia» deve intendersi qualunque intersezione di strade, indipendentemente dal numero di bracci che da esso si dipartono e dall'angolo da essi formato. Ne deriva che la biforcazione stradale è un crocevia a tre bracci, in corrispondenza del quale sussiste l'obbligo dei conducenti, che si immettono sul braccio sinistro dell'intersezione, di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono in senso contrario dal braccio di destra.

    Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 1991 (ud. 17 gennaio 1991, n. 3156), Manicone.


L'art. 105, primo comma, c.s., con un criterio generico ed elastico di prudenza, fa obbligo a tutti i conducenti che si approssimano ad un crocevia (ed il termine viene adoperato per indicare tutte le possibili ipotesi di intersezioni o confluenze di strade) di astenersi da ogni comportamento commissivo od omissivo, idoneo a creare un pericolo anche minimo di incidenti: prescrive, cioè, una condotta ispirata a criteri di prudenza più rigorosi di quelli che la prudenza media o normale potrebbe suggerire.

    Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 1990, n. 13265 (ud. 28 giugno 1990), Torcolacci.


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Il generale obbligo, imposto a tutti i conducenti di veicoli, sia a quelli favoriti sia, a maggior ragione, a quelli tenuti a dare precedenza, di usare la massima prudenza nell'approssimarsi di un crocevia, risulta violato da colui che dà ragionevole impressione al conducente del veicolo favorito di non voler rispettare l'obbligo di precedenza e si arresta solo dopo aver impegnato, sia pure parzialmente, l'area del crocevia.

    Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 1984, n. 8643 (ud. 7 maggio 1984), Bartolotta.


Se è vero che, in mancanza del prescritto segnale, il fatto del conducente che non si arresta al crocevia non costituisce contravvenzione all'art. 105, nono comma, c.s., tuttavia lo stesso conducente ha pur sempre l'obbligo - sancito dal primo comma dello stesso art. 105 - di usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un crocevia al fine di evitare incidenti, sicché, ove tale obbligo abbia violato, risponde di colpa concorrente nella produzione di un evento dannoso.

    Cass. pen., sez. IV, 20 marzo 1989, n. 4091 (ud. 13 gennaio 1989), Brunetta.


Il conducente di un veicolo, approssimandosi ad un crocevia con altra strada prioritaria, è tenuto ad esplorare l'intera sede della strada incrociante e lasciare libera ai veicoli che su di essa sopraggiungano tutta la carreggiata e non soltanto la mezzeria ad essi spettante.

    Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 1988, n. 12619 (ud. 28 febbraio 1988), Giuliano.


La disposizione del secondo comma dell'art. 105 del codice della strada, a norma della quale il conducente del veicolo che sta per impegnare un crocevia deve dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, prescinde dall'importanza delle strade di rispettiva provenienza dei veicoli o dall'intensità del traffico che in esse si svolge (che possono, pertanto, assumere rilievo solo in relazione al più generale obbligo di prudenza previsto dal primo comma del citato articolo) non essendo derogata dal quinto comma dell'art. 522 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina stradale (D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420) che, nell'imporre al conducente che da strada laterale si immette nel flusso della circolazione di dare precedenza al flusso principale, si riferisce alla ipotesi considerata dal settimo comma dell'art. 105 del T.U.

    Cass. civ., sez. III, 4 novembre 1992, n. 11950, Daturi c. Maeci - Società Mutua di Assicurazioni e Riassicurazioni e Merlini, in questa Rivista 1993, 152.


Qualora il conducente che debba immettersi in una strada principale abbia invaso la carreggiata preferita in modo sensibile e tale da costituire intralcio per i veicoli ivi circolanti e di contro il conducente favorito abbia violato l'obbligo di procedere a velocità moderatissima e con attenzione trattandosi di crocevia sito in pieno centro abitato, la responsabilità per l'incidente stradale verificatasi deve essere fissata in ragione di tre quinti per il conducente che ha violato l'obbligo della precedenza e di due quinti per quello che ha violato i limiti della velocità.

    Pret. pen. Asti, 30 giugno 1989, D'Agostino, in Arch. giur. circ. 1989, 1057.


@@a-1) Intersezione con regolamentazione semaforica

Tutti gli utenti della strada, in qualsiasi situazione vengano a trovarsi, e quindi anche nel caso godano di precedenza, debbono comportarsi con prudenza e diligenza, e debbono adottare tali cautele da essere in grado di dominare il mezzo condotto, anche a fronte di altrui imprudenza, non potendo tale eventualità rimanere fuori dell'ordinaria prevedibilità e quindi della diligenza e prudenza del buon utente della strada. Tale regola vale anche nel caso in cui l'automobilista impegni un incrocio semaforicamente regolato usufruendo del segnale di consenso a luce verde. (Nel caso di specie è stata ritenuta la concorrente colpa di un conducente di autobus il quale, nell'impegnare una vasta piazza il cui flusso circolatorio era regolato da appositi semafori ed usufruendo del consenso a luce verde appena scattata, omise di avvertire il sopraggiungere, dalla sua sinistra, di ciclomotorista distratto o...

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