Sulla durata in carica dell'amministratore condominiale

AutorePier Paolo Capponi
Pagine268-270
268
dott
3/2015 Arch. loc. e cond.
RIFORMA DEL CONDOMINIO
sullA durAtA in CAriCA
dell’AmministrAtore
CondominiAle
di Pier Paolo Capponi
1. Il quadro legislativo
Art. 1129, primo comma, c.c.: “Quando i condomini
sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomi-
na di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria
su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore
dimissionario.”.
Art. 1129, secondo comma, c.c.: “Contestualmente
all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’inca-
rico, l’amministratore comunica i propri dati anagraf‌ici
e professionali, il codice f‌iscale, o, se si tratta di società,
anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si
trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130,
nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa ri-
chiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente
visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da
lui f‌irmata.”.
Art. 1129, decimo comma, c.c.: “L’incarico di ammini-
stratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per
eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le
dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo am-
ministratore.”.
Art. 1129, dodicesimo comma, c.c.: “Costituiscono, tra
le altre, gravi irregolarità:1) l’omessa convocazione dell’as-
semblea per l’approvazione del rendiconto condominiale,
il ripetuto rif‌iuto di convocare l’assemblea per la revoca e
per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi
previsti dalla legge;”.
Art. 1135, primo comma, c.c.: “Oltre a quanto è stabilito
dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini prov-
vede: 1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale
sua retribuzione;”.
Art. 1136, quarto comma, c.c.: “Le deliberazioni che
concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le
liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle
attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazio-
ni che concernono la ricostruzione dell’edif‌icio o ripara-
zioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di
cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-
ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre ap-
provate con la maggioranza stabilita dal secondo comma
del presente articolo”
Art. 71 bis Disp. Att. c.c.: “La perdita dei requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta
la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun con-
domino può convocare senza formalità l’assemblea per la
nomina del nuovo amministratore.”.
2. Da una prima lettura di questi articoli, si capisce
innanzitutto che il “sempre più brillante e attento” legi-
slatore italiano, ha quanto meno esagerato in merito alle
vicende che possono riguardare la presenza dell’ammini-
stratore nel condominio.
Egli:
- può essere nominato nel proprio incarico;
- cessare dallo stesso;
- essere rinnovato;
- confermato;
- revocato.
- Può inf‌ine dimettersi.
Primo mal di testa.
3. Andiamo ora a procurarcene un altro, di mal di testa,
cercando di capire quanto dura in carica l’amministratore
condominiale, sia che sia stato nominato dall’assemblea
che dal giudice.
Il quesito, vista la rilevanza della questione, dovrebbe
essere di facile soluzione.
E invece c’è bisogno di “interpretare”: il che è già un
fallimento (per il legislatore).
Ma non basta: andando a fondo si comprende che un’in-
terpretazione del tutto certa non esiste.
Occorre ripiegare su quella più ragionevole, anzi su
“una” tra le varie interpretazioni possibili: nell’attesa che
arrivino le prime sentenze a rendere tutto più facile, vi-
sto che, oramai - è questo il triste “andazzo” – basterà poi,
quasi sempre, per noi avvocati, citarle supinamente come
“precedenti” nelle nostre difese e, per i giudici, farne al-
trettanto supino riferimento nelle loro decisioni.
4. “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e
si intende rinnovato per eguale durata.” (art. 1129, decimo
comma, c.c.)
Una cosa è certa: l’amministratore dura in carica alme-
no un anno.
5. Relativamente al secondo anno, nascono i primi pro-
blemi.
Giocano a favore del rinnovo automatico della carica
per un altro anno, le parole “si intende rinnovato per ugua-
le durata”.
A sfavore, il fatto che tra i compiti dell’assemblea vi è
quello, per ciascun anno, di provvedere alla “conferma”
dell’amministratore. (cfr. il combinato disposto degli artt.
66 Disp. Att. c.c. e 1135 c.c).
Nonostante questo “intoppo”, e preso comunque atto
dell’esistenza di voci contrarie che danno prevalenza alla
necessità della conferma annuale, propendo per il fatto
che dopo il primo anno, l’amministratore prosegue nel pro-
prio incarico per un altro ancora, automaticamente, senza
bisogno di alcuna conferma o nomina che dir si voglia.
La legge, si è visto, prescrive che “l’incarico si intende
rinnovato per uguale durata”.

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