Sull'uso frazionato del bene comune

AutoreMaurizio de Tilla
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Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha affermato che l'uso frazionato del bene comune a favore di uno dei comproprietari, intanto può essere consentito per accordo fra i partecipanti alla comunione in quanto l'utilizzazione concessa rientri tra quelle cui è destinata la cosa comune, e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comproprietari; quindi nel rispetto dell'art. 1102 c.c., trovando l'utilizzazione concessa a ciascun comproprietario un limite nella concorrenza ed analoga facoltà degli altri.

Quando, viceversa, la cosa comune sia alterata o, come nella specie, addirittura totalmente trasformata in maniera da essere sottratta definitivamente alla possibilità del godimento collettivo, nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune, per legittimare la quale è necessario il consenso negoziale di tutti i partecipanti alla comunione, espresso in forma scritta trattandosi di beni immobili, cosa che, nella specie, è mancata.

La decisione va condivisa. In senso conforme si è affermato che allorquando sia possibile l'uso frazio- nato della cosa comune in considerazione della sua natura e destinazione i partecipanti alla comunione (ovvero il giudice in caso di controversia sulle modalità d'uso) possono accordarsi circa l'utilizzazione di parte di questa da uno dei comproprietari purché, a norma dell'art. 1102 c.c., tale utilizzazione rientri tra quelle cui è destinata la cosa comune e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comproprietari (Cass. 28 gennaio 1985 n. 434; Cass. 6 dicembre 1979 n. 6338).

Nello specifico si è affermato che nel caso in cui l'assemblea dei condomini autorizzi l'uso frazionato della cosa comune, mediante la costruzione di garage indipendenti, i condomini che, in difformità dei progetti regolarmente approvati, costruiscano dei garage che non consentano agli altri condomini la costruzione per la parte di loro spettanza sono tenuti alla rimessione in pristino della situazione dei luoghi antecedente alla costruzione abusiva (Trib. Ancona 20 gennaio 1994, Gius. 1994, 13, 181).

In linea più generale va rilevato che l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è sottoposto, secondo il disposto dell'art. 1102 c.c., a due fondamentali limitazioni, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico...

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