Sull'attendibilità tecnico/giuridica dell'apparecchiatura telelaser

AutoreGiulio De Cesaris
Pagine269-270

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A seguito delle sentenze del Tribunale di Padova n. 1237/98 1 e del Pretore di Lodi 5 giugno 1999 2, con cui sono stati assolti due automobilisti ai quali erano state addebitate violazioni ai limiti di velocità (art. 142 c.s.) accertate con l'apparecchiatura Telelaser, corre l'obbligo fare un breve excursus storico giuridico sulle norme riguardanti la disciplina della velocità, emanate in Italia, dal '33 ad oggi, allo scopo di evidenziare lo spirito cui sottende la regolamentazione attuale.

Il codice stradale 1740/33, con l'art. 36, dettava, semplicemente, norme per il rispetto della sola velocità relativa, senza nulla prevedere sui limiti (rigidi) della stessa.

Con il codice stradale del '59, il D.P.R. 393, il legislatore, oltre a disciplinare la velocità relativa (art. 102), si premurò, con il successivo art. 103, di dettare regole anche per i limiti rigidi della velocità. Ciò senza però contemplare e/o in qualsiasi modo disciplinare o stabilire particolari dispositivi o mezzi tecnici sull'uso di eventuali apparecchiature destinate al rilevamento o all'accertamento delle infrazioni a tali limiti.

Solo generalmente con il disposto di cui all'articolo 511, comma 3 del regolamento (D.P.R. 420/59), fu previsto, che, "I particolari dispositivi e mezzi tecnici per l'accertamento delle infrazioni ai limiti di velocità sono stabiliti dal Ministero per i lavori pubblici", senza peraltro far cenno alcuno su apparecchi o strumenti particolari destinati al rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità.

Fu così che gli organi addetti al controllo del traffico, per il rilevamento delle infrazioni dei limiti di velocità, furono dotati, progressivamente, dei più disparati apparecchi quali i traffipax, i radartachimetro, gli argo, i Traficorder, fino alle prime generazioni dei più noti autovelox, senza che il legislatore sentisse la necessità di disciplinarne in qualsiasi modo l'impiego o dettare norme per il loro corretto uso.

Il primo tentativo di stabilire quali dovessero essere tali apparecchiature fu fatto con il D.M. 13 maggio 1986, col quale, oltre ai dispositivi specificatamente costruiti per la misura della velocità fu previsto, in alternativa ad essi, ma nei soli casi di legittima presunzione di grave violazione eccedente di oltre 10 km/h, che la velocità potesse essere desunta anche dalle annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali e (per i soli veicoli soggetti a tale speciale equipaggiamento) dalle...

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