Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione , per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che a decorrere dalla data della presentazione della domanda alla commissione il medesimo Stato membro puo' accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione a livello nazionale, nonche', se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela della Cinta Senese, con sede in Siena, via Camollia n. 86, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione ´Suino Cinto Toscanoª, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 64736 del 5 settembre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfacesse i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la tutela della Cinta Senese, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della denominazione ´Suino Cinto Toscanoª, ai sensi dell'art. l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione ´Suino Cinto Toscanoª, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata del Consorzio per la tutela della Cinta Senese, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione ´Suino Cinto Toscanoª, secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale alla denominazione ´Suino Cinto Toscanoª, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006.

Art. 2.

La denominazione ´Suino Cinto Toscanoª e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 64736 del 5 settembre 2005 e allegato al presente decreto.

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