La successione legittima

AutoreStefano Ambrogio
Pagine403-408
403
Capitolo 34
Presupposti
Nozione
1Nozione
34
LA SUCCESSIONE LEGITTIMA
Ai sensi dell’ar t. 457 c.c. le forme della successione ereditaria sono due: la
successione legittima e la successione testamentaria (vedi Cap. 32).
La successione necessaria o dei legittimari (vedi Cap. 36) non è, invece, una
terza forma di successione, ma costituisce solo un limite alla volontà del
testatore.
La successione è def‌inita legittima (o ab intestato) quando trova il suo
titolo nella legge e non in una volontà testamentaria; quando, cioè, la legge
provvede ad individuare i soggetti che hanno il diritto di subentrare nel
patrimonio ereditario.
Tale tipo di successione si fonda sulla presunzione secondo la quale il defun-
to, pur non avendo fatto testamento, avrebbe preferito che il suo patrimonio
ereditario venisse acquistato dai suoi più stretti familiari, piuttosto che da
estranei. L’art. 565 c.c., infatti, nell’individuare quali sono le categorie dei
successibili, stabilisce che “nella successione legittima l’eredità si devolve
al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai
collaterali, agli altri parenti e allo Stato”.
Il 2° comma dell’art. 457 c.c. sancisce il principio di sussidiarietà della successione
legittima rispetto a quella testamentaria (“non si fa luogo alla successione legittima,
se non quando manca in tutto o in parte quella testamentaria”).
Secondo la prevalente dottrina (Grosso-Burdese, Capozzi), quindi, la successione testamen-
taria prevale su quella legittima, le cui norme hanno carattere dispositivo e non cogente.
Ciò non esclude che la successione legittima possa concorrere con la successione
testamentaria, qualora il testatore abbia istituito l’erede solo in una parte, in una
quota astratta del suo patrimonio.
La successione legittima si apre quando:
- manca un testamento;
- esiste un testamento, ma con esso il defunto ha disposto solo di una parte
dei propri beni. In tal caso, infatti, la legge determina a chi spetta la parte
restante del patrimonio;
- il testamento è nullo oppure è stato annullato o revocato.

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