DETERMINAZIONE 27 febbraio 2003 - Sub-affidamenti non qualificabili come subappalti, ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55 - Facolta' di controllo esercitabili dalla stazione appaltante. (Determinazione n. 6/2003)

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

Ad opera di diverse amministrazioni sono pervenute a questa Autorita' numerose richieste di parere, incentrate sulla disciplina e sugli adempimenti che le stazioni appaltanti devono adottare in relazione agli affidamenti di sub-contratti che non possano classificarsi come subappalti, nell'accezione fornita dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, e dalla legge 1 agosto 2002, n. 166.

Su tale aspetto anche l'ANCE il 14 febbraio 2003 ha inviato una nota. In particolare ha richiesto un chiarimento sull'ultimo periodo del punto N) della determinazione 16 ottobre 2002, n. 27, che a suo parere si presta ad una interpretazione errata. Puo', infatti, ritenersi che sono da considerarsi contratti similari anche quelli di importo inferiore al 2% del contratto o a 100.000 euro e cio' in contrasto con l'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni.

Gli interrogativi prospettati concernono sostanzialmente le seguenti problematiche principali

1) facolta' di controllo che possono e/o devono essere attribuite alla stazione appaltante in materia di sub-affidamenti non soggetti a regime autorizzatorio; 2) ricadute sulla gestione operativa dell'appalto (ad esempio, in materia di piani di sicurezza e di rispetto degli obblighi previdenziali ed assistenziali), conseguenti al ricorso, da parte dell'aggiudicatario, a ripetuti sub-contratti non qualificabili come subappalti.

Le incertezze rappresentate riguardano, ad esempio, l'esistenza di un limite numerico o economico nel ricorso a tali affidamenti, la documentazione che la stazione appaltante deve acquisire ed i controlli che deve operare, la necessita' di una precisa corrispondenza tra l'oggetto del sub-contratto e le lavorazioni riportate nel computo metrico, gli effetti delle possibili interferenze tra soggetti appartenenti a distinte realta' imprenditoriali (non contemplate in sede di redazione del piano di sicurezza e coordinamento o del piano operativo presentato dall'aggiudicatario nei termini di cui all'art. 31 della legge 14 febbraio 1994 e successive modificazioni).

Considerato che i quesiti prospettati concernono problematiche di carattere generale e che, in materia di subappalto, l'art. 7, comma 3 della legge n. 166/2002 ha variato l'art. 18, comma 9 della legge n.

55/1990 e successive modificazioni, si ritiene opportuno un intervento chiarificatore da parte di questa Autorita', richiamando peraltro alcuni dei precedenti avvisi contenuti nelle determinazioni del 22 maggio 2001, n. 12, e del 16 ottobre 2002, n. 27.

Considerato in diritto.

Prima di esaminare la portata delle variazioni introdotte dalla legge n. 166/2002, appare opportuno richiamare il contenuto dell'art.

18, comma 12, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni, laddove si chiarisce che "ai fini del presente articolo e' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ecu e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare".

A questa disposizione si e' ricollegato l'art. 141, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per precisare che "le attivita' ovunque espletate ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto".

Il testo del suddetto comma 12 si e' tuttavia prestato alla seguente duplice interpretazione, per quanto concerne l'estensione dell'ambito applicativo

1) qualsiasi sub-affidamento...

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