LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2012, n. 57 - Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 22 ottobre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 51/2009

  1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), e' inserito il seguente: '1-bis. Nei casi in cui gli interventi edilizi necessari per la realizzazione di strutture sanitarie e l'ampliamento di quelle esistenti, di cui al comma 1, siano sottoposti a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) o rientrino nei casi di attivita' edilizia libera ai sensi della legge regionale n. 1/2005 il parere positivo sulla compatibilita' e' acquisito preventivamente dal soggetto interessato'.

    Art. 2

    Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 51/2009

  2. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 51/2009 e' inserito il seguente: 'Art. 6-bis. (Verifica sul possesso dei requisiti delle unita' di raccolta sangue e degli emocomponenti). - 1. Le verifiche sul possesso dei requisiti delle unita' di raccolta sangue e degli emocomponenti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti), sono effettuate dal comune con le modalita' di cui all'art. 6 e il dipartimento di prevenzione si avvale di un valutatore per il sistema trasfusionale inserito nell'elenco nazionale istituito con decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011 (Istituzione di un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale per lo svolgimento di visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti)'.

    Art. 3

    Modiche all'art. 7 della legge regionale n. 51/2009

  3. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 51/2009 dopo la parola: 'autorizzate' sono inserite le seguenti: ', ad esclusione delle unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti di cui all'art. 6-bis,'.

  4. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 51/2009 e' aggiunto il seguente: '1-bis. Il comune dispone, con periodicita' biennale rispetto all'ultima verifica effettuata, il controllo sul mantenimento dei requisiti da parte di tutte le unita' di...

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