LEGGE REGIONALE 30 giugno 2010, n. 19 - Disposizioni urgenti in materia di strutture, imprese e operatori turistici. Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 30 del 20 luglio 2010

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33

  1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n.

    33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e' sostituito dal seguente:

    '4. Le singole unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere possono essere composte da due o piu' vani di cui uno adibito a cucina-pranzosoggiorno o a cucina-pranzo e gli altri adibiti, rispettivamente, a pernottamento o a soggiorno e pernottamento, oppure da un monolocale attrezzato per assolvere a tutte le predette funzioni.'.

  2. L'art. 7-bis della legge regionale 33/1984 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 7-bis (Disposizioni inerenti i villaggi albergo e le residenze turistico-alberghiere). - 1. La proprieta' di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, e' frazionabile nel rispetto delle seguenti concorrenti condizioni:

    a) i proprietari possono utilizzare in via esclusiva le proprie singole unita' abitative per non piu' di 1/12 del periodo di apertura effettiva dell'intera struttura, secondo le modalita' indicate nella convenzione di cui alla lettera c). Qualora la convenzione stipulata tra le parti diventi inefficace, per qualsiasi titolo, l'uso esclusivo dei proprietari delle singole unita' abitative non puo' essere esercitato sino alla stipulazione di una nuova convenzione;

    b) la gestione della struttura deve essere affidata ad un unico soggetto che la effettua in modo unitario;

    c) la gestione della struttura deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima del frazionamento nel caso di villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere esistenti, in assenza della quale l'attivita' ricettiva non puo' essere esercitata. La convenzione, da trascriversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e di durata minima pari a venti anni, e' stipulata tra i proprietari e il Comune in conformita' ad una convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e deve prevedere:

    1) la garanzia da parte dei proprietari delle obbligazioni assunte dal gestore;

    2) la garanzia da parte dei proprietari a non esercitare la facolta' di cui alla lettera a) in ipotesi di sopravvenuta inefficacia, per qualsiasi titolo, della convenzione stipulata;

    3) l'esclusione di soggetti terzi dall'esercizio della facolta' di cui alla lettera a) a favore dei proprietari;

    4) l'obbligo di rispettare il vincolo urbanistico di destinazione alberghiera previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica sulla proprieta' di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere;

    5) il livello minimo di servizi necessario a qualificare l'esercizio dell'attivita' turistico-ricettiva nell'intera struttura;

    6) la possibilita' per le parti, al termine del decimo anno di vigenza della convenzione stipulata, di aggiornare il contenuto della medesima per intervenuto mutamento delle condizioni economico-sociali del comune interessato o per esigenze di altra natura.

  3. Fatte salve le sanzioni di cui all'art. 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 1.250.000.

    Con apposita deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono determinati i criteri ed i parametri necessari per l'applicazione della sanzione anche in considerazione della differenza di valore tra l'unita' di residenza temporanea e l'unita' adibita a villaggio albergo o a residenza turistico-alberghiera.'.

    Art. 2

    Modificazione alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11

  4. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e' sostituito dal seguente:

    '1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, con una capacita' ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto e composte da non piu' di sei camere destinate ai clienti, delle quali una, configurata come monolocale di superficie minima pari a metri quadrati 17,50 al netto della superficie del bagno, puo' essere dotata di cucina autonoma. Le camere possono essere ubicate al massimo in tre stabili o in una porzione di tre stabili, purche' distanti non piu' di 50 metri l'uno dall'altro.'.

    Art. 3

    Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

  5. La rubrica dell'art. 90-bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e' sostituita dalla seguente: 'Ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di aziende alberghiere e di esercizi di affittacamere'.

  6. Il comma 1 dell'art. 90-bis della legge regionale 11/1998 e' sostituito dal seguente:

    '1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purche' in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.'.

  7. Il comma 2 dell'art. 90-bis della legge regionale 11/1998 e' sostituito dal seguente:

    '2. Le aziende alberghiere esistenti, come definite dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall'art. 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purche' in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, per soddisfare esigenze...

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