CIRCOLARE 4 febbraio 2003, n.8 - Bilancio dello Stato per l'anno 2003. Nuovi strumenti di razionalizzazione e di flessibilita' per la gestione delle spese

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le Amministrazioni autonome A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome All'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po Alle Ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza

Alla Corte dei conti La legge 3 aprile 1997, n. 94, nel dar luogo a un radicale cambiamento della struttura del bilancio dello Stato, ha introdotto, tra l'altro, innovazioni volte a perseguire l'incremento dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione della pubblica amministrazione e a razionalizzarne le funzioni. Uno degli aspetti piu' rilevanti si rinviene nelle disposizioni che hanno previsto la possibilita' di porre in essere variazioni compensative tra capitoli della stessa unita' previsionale di base per spese giuridicamente non obbligatorie, con decreti del Ministro interessato, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La manovra di finanza pubblica recentemente approvata dal Parlamento, nelle linee di razionalizzazione e di flessibilita' di gestione delle spese dello Stato, ha integrato l'attuale assetto normativo con disposizioni fortemente innovative che consentiranno a ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di chiarezza dei documenti contabili, di adeguare il complesso delle risorse disponibili ad eventuali particolari esigenze che potrebbero intervenire a seguito dell'evolversi della gestione.

In particolare, trattasi della normativa recata dall'art. 23, comma 1, della legge finanziaria 2003, che ha previsto l'istituzione in ciascuno stato di previsione della spesa di un fondo da ripartire per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, nonche' dalla legge di approvazione del bilancio per l'anno stesso (art. 18, comma 22), relativamente alla possibilita' di effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa.

Su tali innovazioni, si ritiene utile precisare quanto segue, anche al fine di assicurare uniformita' di applicazione e coordinamento gestionale.

Fondo di riserva per consumi intermedi (art. 23, comma 1, legge finanziaria 2003).

In relazione al secondo periodo della citata norma, in ciascuno stato di previsione della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali...

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