L’illegittimità delle strisce blu poste lungo le strade dei centri abitati

AutoreGiorgio Gallone
Pagine375-377

Page 375

L’art. 15 della L. 24 marzo 1989, n. 122 (legge Tognoli) ha innovato in maniera significativa la disciplina prevista in materia di parcheggi. Nel regime anteriore alla legge Tognoli la P.A. non poteva pretendere alcunché per la semplice occupazione del suolo pubblico da parte di un veicolo. Solo nel caso di parcheggi con custodia era legittima l’imposizione disposta dal comune, o dall’ente concessionario, di un pagamento progressivo secondo la durata della sosta. Nel diverso caso di parcheggio non custodito, mancando un rapporto privatistico, l’onere economico restava, invece, privo di causa. L’eventuale pagamento avrebbe rappresentato un vero e proprio indebito oggettivo suscettibile di ripetizione ai sensi dell’art. 2033 c.c., costituendo un’ingiustificata limitazione al godimento del demanio stradale spettante a tutti i cittadini. Conseguentemente, l’amministrazione non poteva pretendere alcun tipo di onere economico senza eseguire un servizio: la prestazione di custodia. Questa sola, infatti, ai sensi dell’art. 1767 c.c. giustificava il pagamento di un corrispettivo. Non a caso l’art. 111 del reg. c.s. abrogato prevedeva relativamente alla segnaletica orizzontale che, qualora la stessa fosse stata di color azzurro, l’area di parcheggio si intendeva custodita.

In tale regime il pagamento di una somma non poteva neppure trovare giustificazione nelle “modalità’’ cui per legge poteva essere soggetta l’istituzione del parcheggio. Queste, invero, potevano attenere alla disciplina pubblicistica del rapporto inerendo solo all’occupazione del suolo pubblico per il quale si doveva riconoscere il potere dell’ente di disciplinare l’uso e il tempo della sosta dei veicoli. Se si fosse voluto assicurare un certo limite alla sosta il comune non avrebbe potuto, infatti, imporre all’utente un onere economico non previsto dalla legge nell’ambito del rapporto pubblicistico. La giurisprudenza di merito (P. Torino 11 Febbraio 1976) si era addirittura spinta a ritenere che anche in presenza di un servizio di custodia non fosse illegittimo il parchimetro bensì la contravvenzione elevata dal comune per il mancato uso dello stesso, in quanto estranea al rapporto privatistico che intercorreva tra l’ente concessionario e l’automobilista. Ad analogo risultato (limitazione della sosta) si poteva giungere con altri mezzi che non avessero comportato prestazioni in denaro, prescrivendo, ad esempio, l’obbligatorietà del disco orario. L’eventuale illegittimità del parchimetro non esonerava, comunque, il conducente dall’osservanza dei limiti temporali eventualmente stabiliti per la sosta.

L’assoluta novità introdotta dalla legge Tognoli risiede, invece, nella circostanza che il pagamento di una somma venga espressamente autorizzato dalla legge anche a prescindere dalla custodia: al V comma dell’art. 4 c.s. abrogato fu, infatti, aggiunta la lettera d) che così recitava: “i Comuni possono stabilire, con deliberazione del Consiglio comunale, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe”.

Una formula analoga la troviamo nell’art. 7, n. 1, lett. f), del vigente c.s. nel quale è previsto che la sosta nei centri abitati può essere subordinata al pagamento di...

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