COMUNICATO - Adozione del progetto di piano di bacino, stralcio bilancio idrico del bacino del Lago di Massaciuccoli

Si comunica che con delibera n. 150 del 20 febbraio 2007 il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio ha provveduto ad adottare il progetto di piano di bacino, stralcio bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli.

Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositate presso la sede dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio, in Lucca - via Vittorio Veneto, n. 1.

Fino all'approvazione del piano di bacino, stralcio bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli, le norme del progetto di piano dichiarate immediatamente vincolanti (art. 38, 38-bis, 38-ter, 38-quater e la direttiva n. 5), assumono valenza di misure di salvaguardia.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti, che restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

La delibera del Comitato istituzionale n. 150 del 20 febbraio 2007 e' consultabile sul sito internet dell'autorita' del bacino del fiume Serchio www.serchio-autoritadibacino.it.

Adozione del progetto di piano di bacino, stralcio bilancio idrico del bacino del lago di Massaciuccoli

MISURE DI SALVAGUARDIA

Titolo VIII

Art. 38 (Misure di salvaguardia (I.V.)). - 1. Dalla data di adozione del progetto di piano di bacino, stralcio bilancio idrico nel bacino del lago di Massaciuccoli, fino all'approvazione del piano, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, le disposizioni di cui al presente titolo hanno valore di misure di salvaguardia anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, lettera e) del Piano di Tutela delle acque della Regione Toscana, approvato con D.C.R. n 6 del 25 gennaio 2005.

Art. 38-bis (Disposizioni relative alle trasformazioni del territorio (I.V.). - 1. Costituiscono oggetto delle presenti misure di salvaguardia tutti gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, localizzati anche all'esterno del bacino idrogeologico del lago di Massaciuccoli che, utilizzando risorse idriche provenienti dal bacino stesso, determinano un incremento del deficit idrico di cui al presente Piano; sono altresi' oggetto delle presenti misure di salvaguardia tutti gli strumenti urbanistici di pianificazione e di governo del territorio comunque denominati (di cui agli articoli 9, 10 della legge regionale n. 1/2005, nonche' quelli che disciplinano i territori di parchi e aree protette di cui all'art. 36 della L.R. 1/2005) che prevedono e/o disciplinano gli interventi suddetti.

  1. Nei termini di cui all'art. 38, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia di cui al comma 1, anche se previsti da strumenti urbanistici di pianificazione e di governo del territorio, sono inibiti. Tali interventi possono essere autorizzati dagli enti competenti e realizzati alla condizione che il nuovo fabbisogno idrico sia garantito dalle risorse idriche recuperate tramite adeguati interventi di compensazione e mitigazione (individuati dal presente piano, dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla vigente legislazione in materia) e/o da risorse idriche provenienti dall'esterno del bacino, in modo da non incrementare il deficit idrico di cui al presente Piano; l'autorizzazione di tali interventi deve comunque essere subordinata al parere favorevole della Autorita' di bacino del fiume Serchio o di altre Autorita' di bacino eventualmente competenti.

  2. Nei termini di cui all'art. 38, l'adozione, ovvero l'approvazione per quegli strumenti urbanistici gia' adottati alla data di adozione del presente progetto di piano, dei piani territoriali di coordinamento provinciali e del piano territoriale del Parco Regionale, relativi al...

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