Codice della strada: nuove norme, vecchi problemi

AutoreLuca Ciardi
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  1. - La recente introduzione della «patente a punti» con la relativa disciplina, la previsione dello «sbarramento» all'accesso alla tutela giurisdizionale voluta dal legislatore con il comma 3 dell'art. 204 bis (di cui si tratterà nella seconda parte del presente intervento), e l'evolversi giurisprudenziale in tema di sospensione della patente, inducono lo scrivente a tornare sull'argomento, già affrontato, ancorché in relazione agli aspetti procedimentali pre-processuali, sul n. 10/2000 di questa Rivista, e ciò se non altro perché ancora una volta il legislatore, ammesso e non concesso che se ne sia mai preoccupato, ha dimostrato di essersi dimenticato del problema (a riprova, purtroppo, qualunque sia lo schieramento di cui fa parte, del suo distacco dai problemi invece particolarmente sentiti dall'«uomo della strada»).

    Con il comma 1 dell'art. 218 c.s., rimasto immutato sin dalla sua originaria formulazione dell'aprile del 1992, è stato previsto che «nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente o organo di polizia che accerta la violazione», il quale (comma 2) «la invia [...] entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione», sicché «il prefetto nei quindici giorni successivi emana l'ordinanza di sospensione».

    Ciò ha rappresentato un'evidente anomalia nel sistema di coordinamento delle sanzioni amministrative principali ed accessorie fino ad allora regolate, anche per quanto riguarda il codice stradale, dalla lex generalis n. 689/81, in base alla quale la sanzione accessoria, proprio in quanto tale, ossia «conseguente», diveniva - e tuttora diviene - esecutiva solo quando si esaurisce l'eventuale iter oppositorio relativo alla sanzione amministrativa principale cui si accompagna.

    L'art. 20 della L. 689/81 stabilisce, infatti, che «le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione»; l'art. 18 comma 6 stesso testo, poi, stabilisce che l'ordinanza che dispone la diversa (ma sempre «accessoria») sanzione amministrativa della confisca «diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto di viene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa».

    Ora, varrebbe la pena di sottolineare, intanto, che tale disparità di trattamento per fattispecie identiche sarebbe stata introdotta col nuovo codice stradale senza alcuna autorizzazione del Parlamento, in violazione dell'art. 76 Cost., se è vero che alla lett. t) dell'art. 2 della legge delega n. 190/ 91, il quale prevedeva il «riesame della disciplina del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida», la Consulta ha, ormai più volte, attribuito il marchio di «delega in bianco» - cfr. ex plurimis, ancorché in riferimento alla sola «revoca», Corte cost. 354/98, 427/00, 251/02, 440/ 01 -, cioè mancante di quei «principi e criteri direttivi che giustifichino la riforma», tale, quindi, da dover «essere intesa in un senso minimale», e da «non consentire, di per sè, l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente» (Corte cost. 354/98); il contrasto con l'art. 3 Cost., risulta, poi, ancor più evidente dopo l'entrata in vigore (30 giugno 2003) dell'art. 126 bis, introdotto dal D.L.vo n. 9/2002 («Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada»), con il quale è stato stabilito che la perdita di punteggio della patente, attribuito inizialmente in misura di 20 unità ad ogni conducente, venga applicata solo alla «definizione della contestazione», ossia «quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi», ed in questo senso appare assai singolare lo scrupolo del legislatore nel dettare (se vogliamo anche pleonasticamente) la norma in modo da evitare anticipate decurtazioni di punti in pendenza di impugnazioni.

    È noto, d'altro canto, che, sino ad oggi, la Consulta ha «respinto al mittente» le questioni relative all'art. 218 c.s., allegando che (Corte cost. 330/98) l'inedita ed anomala sommarietà del procedimento che vede, in pratica, immediatamente applicata la sanzione accessoria, risponde alla «necessità di garantire immediatamente finalità di prevenzione», rappresentata dallo «impedire che il conducente colto in violazione delle norme prosegua in un'attività potenzialmente creativa di pericoli ulteriori».

    Ma, come anzidetto, l'evolversi, non solo giurisprudenziale, ma anche legislativo in tema di sospensione della patente e procedimenti correlati, suggerirebbe la necessità di una profonda revisione di tale orientamento (almeno...

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