La locazione stipulata da enti locali per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio

AutoreVincenzo Cuffaro
Pagine357-359

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    Intervento svolto al XVI Convegno Coordinamento legali Confedilizia tenutosi a Piacenza il 9 settembre 2006.

@1. L'individuazione dei contratti considerati nell'art. 1, comma 3 della legge. - Già si comincia a parlare di una modifica della legge n. 431 del 1998 ed allora non è inutile tornare a considerare una delle fattispecie contrattuali che a tale disciplina sono e dovrebbero rimanere estranee.

L'art. 1, comma 3, della legge n. 431/98, enuclea con definizione alquanto farraginosa e certamente imprecisa sul piano lessicale, la figura dei contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio. La fattispecie negoziale sembrerebbe rappresentare una novità rispetto al precedente quadro normativo, suggerendo all'interprete sempre nuovi argomenti per dubitare della possibilità di leggere la locazione come un tipo contrattuale unitario, almeno nella misura in cui si intenda il tipo contrattuale come espressione riassuntiva di un complesso di regole comuni a tutti i contratti che allo stesso si riconducono. Tuttavia tali contratti, non erano certo ignoti alla prassi del settore dal momento che, nella vigenza della L. n. 392/78, si era formata una rilevante casistica giurisprudenziale sulle locazioni stipulate dai Comuni anche per sopperire al bisogno di abitazione di coloro che avevano subìto l'esecuzione di un provvedimento di sfratto.

Forse anche a motivo della pregressa esperienza, a presentare le maggiori difficoltà interpretative non è l'individuazione dell'ambito di operatività della regola, quanto piuttosto la ricostruzione della disciplina applicabile in concreto.

Quanto al primo aspetto, è appena il caso di precisare che, al di là dell'approssimazione terminologica della formula, le esigenze abitative di carattere transitorio non saranno certo riferibili agli enti, quanto ai soggetti ai quali gli stessi enti metteranno a disposizione gli immobili locati. Ed ovviamente, se la necessità di reperire alloggi ragionevolmente per i conduttori più bisognosi che abbiano già subìto lo sfratto rappresenta il motivo più frequente di ricorso alla figura contrattuale in esame, nulla esclude che l'esigenza abitativa possa essere cagionata da altre circostanze (ad es., una calamità naturale ovvero, per ricordare altre dolorose esperienze, la necessità di ospitare persone cd. extracomunitarie arrivate fortunosamente nel paese).

L'ampiezza della formula normativa non consente, del resto di circoscrivere il perimetro applicativo della disposizione ai soli casi in cui i terzi a cui l'ente conduttore destina l'immobile versino in un evidente stato di bisogno; così soggiacerà all'art. 1, comma 3, anche il contratto stipulato da un Comune per soddisfare le esigenze alloggiative momentanee di propri dipendenti. Il riferimento alla transitorietà dell'esigenza abitativa vale infatti solo a chiarire che l'utilizzo da parte del terzo che l'ente immette nel godimento del bene locato non deve avere la connotazione della stabilità.

Talune incertezze potrebbero profilarsi sotto il profilo soggettivo: poiché il tenore letterale della disposizione fa riferimento ai contratti stipulati da «enti locali» in qualità di conduttori, v'è da chiedersi se la dizione normativa non ricomprenda anche enti diversi da quelli territoriali, la cui attività sia circoscritta in un ambito territoriale limitato, quali ad es. le camere di commercio, gli ordini professionali ecc. A tal riguardo...

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