DECRETO 29 novembre 2012 - Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualita'' dell''aria previste dall''articolo 6, comma 1, e dall''articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. (12A13349)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;

Visti in particolare l'articolo 6 e l'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 155/2010, i quali prevedono l'individuazione, mediante apposito decreto ministeriale, di una serie di stazioni speciali di misurazione della qualita' dell'aria;

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 155/2010 che prevede l'istituzione di un Coordinamento tra il Ministero dell'ambiente, le regioni e province autonome e le autorita' competenti in materia di qualita' dell'aria, avente tra l'altro il compito di fornire indirizzi in relazione all'attuazione di tale decreto;

Considerato che, al fine di consentire l'individuazione delle stazioni speciali di misurazione, il Coordinamento ha richiesto ad autorita' regionali ed enti di ricerca di proporre una o piu' tra le proprie stazioni ed ha istituito appositi gruppi di lavoro destinati a selezionare, sulla base di una specifica istruttoria, quelle piu' idonee;

Considerato che la rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo 6, dall'articolo 8, commi 6 e 7, e dalle altre pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 155/2010 ha rappresentato il presupposto per la proposta delle stazioni di misurazione;

Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria svolta dai gruppi di lavoro, sono state valutate, per ciascun gruppo di stazioni proposte, l'omogenea distribuzione territoriale e, in relazione a ciascuna stazione proposta, l'idoneita' dell'ubicazione e della dotazione strumentale, anche al fine di assicurare che la selezione rispondesse ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicita' previsti dal decreto legislativo n. 155/2010;

Considerato che, nell'esecuzione di questa istruttoria, e' stato inoltre osservato il criterio secondo cui si devono individuare, ove tecnicamente possibile, stazioni che possano essere utilizzate per piu' finalita' tra quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 155/2010;

Considerato che i gruppi di lavoro istituti per la selezione delle stazioni hanno presentato gli esiti della propria istruttoria al Coordinamento, il quale ha espresso avviso favorevole;

Considerato che, in riferimento all'ozono, le stazioni da individuare ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del...

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