CIRCOLARE 12 ottobre 2005 - Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nell'indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture di apparecchiature informatiche
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
CIRCOLARE 12 ottobre 2005 Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nell'indicazione
delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture di apparecchiature
informatiche.
Gli uffici della Commissione europea - Direzione generale per il mercato interno hanno segnalato al Governo dei casi nei quali alcune stazioni appaltanti italiane, nel redigere i bandi di gara per forniture di apparecchiature informatiche, hanno indicato specifiche tecniche in violazione della normativa comunitaria applicabile in materia.
In particolare e' stato constatato che in un numero considerevole di gare d'appalto, le specifiche tecniche dei microprocessori richiesti come componenti delle apparecchiature informatiche da acquistare sono state definite facendo riferimento diretto ad un marchio o ad un prodotto ad esso riconducibile.
Preso atto delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dei rilievi avanzati dalla Commissione europea ed allo scopo di prevenire controversie giudiziarie davanti alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, si indicano qui di seguito le regole comportamentali alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti nella materia di cui all'oggetto, alla luce dei principi e delle norme di diritto comunitario contenute nel trattato CE.
In particolare, l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 358 del 1992, dispone, in ordine alle specifiche tecniche, che ´salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, e' vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti. E' vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata; tale indicazione, purche' accompagnata dalla menzione "o equivalente", e', tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessatiª.
La menzione di un marchio determinato, infatti, pur se accompagnata dalla citazione ´equivalenteª, appare comunque suscettibile di favorire i fornitori che si propongono di utilizzare prodotti del marchio indicato, nella misura in cui...
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