Statuto di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

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ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

  1. È costituita una società a responsabilità limitata denominata: ". . . società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata".

    ART. 2 - SEDE

  2. La società ha sede nel Comune di . . .

  3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti, al domicilio risultante dal libro soci, per dichiarazione fatta dai soci medesimi.

    ART. 3 - OGGETTO

  4. La società è senza fine di lucro ed ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altre attività riguardanti la disciplina della . . .

  5. La società accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive delle Federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la società stessa delibererà d'aderire. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto ed i regolamenti dell'ente di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive del Coni.

  6. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà ( a titolo meramente esemplificativo): - compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; - promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; - organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

    ART. 4 - DURATA

  7. Il termine di durata della società è fissata al . . . e può essere prorogato con le formalità previste dalle legge.

    ART. 5 - ORGANI SOCIALI

  8. Gli organi sociali sono: - l'assemblea - il presidente - il consiglio di amministrazione - il collegio sindacale Page 311

    ART. 6 - DECISIONE MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

  9. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 2479, 4° comma, e 2480 del c.c., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, ovvero nei seguenti casi:

    - . . .

    - . . .

  10. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla...

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