Statuto di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata
Autore | Cinzia De Stefanis |
Aggiornato al | Gennaio 2008 |
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ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
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È costituita una società a responsabilità limitata denominata: ". . . società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata".
ART. 2 - SEDE
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La società ha sede nel Comune di . . .
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Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti, al domicilio risultante dal libro soci, per dichiarazione fatta dai soci medesimi.
ART. 3 - OGGETTO
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La società è senza fine di lucro ed ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altre attività riguardanti la disciplina della . . .
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La società accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive delle Federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la società stessa delibererà d'aderire. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto ed i regolamenti dell'ente di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive del Coni.
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Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà ( a titolo meramente esemplificativo): - compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; - promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; - organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.
ART. 4 - DURATA
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Il termine di durata della società è fissata al . . . e può essere prorogato con le formalità previste dalle legge.
ART. 5 - ORGANI SOCIALI
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Gli organi sociali sono: - l'assemblea - il presidente - il consiglio di amministrazione - il collegio sindacale Page 311
ART. 6 - DECISIONE MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE
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Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 2479, 4° comma, e 2480 del c.c., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, ovvero nei seguenti casi:
- . . .
- . . .
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L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla...
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