LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 4 - Statuto speciale per la Valle d'Aosta

Coming into Force11 Marzo 1948
Published date10 Marzo 1948
Enactment Date26 Febbraio 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/03/10/048C0004/CONSOLIDATED/20010201
Official Gazette PublicationGU n.59 del 10-03-1948
TITOLO I COSTITUZIONE DELLA REGIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l'art. 116 della Costituzione; PROMULGA la seguente legge costituzionale, approvata dalla Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948;

Art 1.

La Valle d'Aosta e' costituita in Regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro l'unita' politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data della entrata in vigore della presente legge.

La Regione ha per capoluogo Aosta.

TITOLO II FUNZIONI DELLA REGIONE
Art 2.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:

a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;

b) circoscrizioni comunali;

c) polizia locale urbana e rurale;

d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;

e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;

f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;

g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;

h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;

i) acque minerali e termali;

l) caccia e pesca;

m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;

n) incremento dei prodotti tipici della Valle;

o) usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprieta' culturali;

p) artigianato;

q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;

r) istruzione tecnico-professionale;

s) biblioteche e musei di enti locali;

t) fiere e mercati;

u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;

v) toponomastica;

z) servizi antincendi.

Art 2.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:

a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;

b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

c) polizia locale urbana e rurale;

d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;

e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;

f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;

g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;

h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;

i) acque minerali e termali;

l) caccia e pesca;

m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;

n) incremento dei prodotti tipici della Valle;

o) usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprieta' culturali;

p) artigianato;

q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;

r) istruzione tecnico-professionale;

s) biblioteche e musei di enti locali;

t) fiere e mercati;

u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;

v) toponomastica;

z) servizi antincendi.

Art 2.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:

a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;

b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

c) polizia locale urbana e rurale;

d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;

e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;

f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;

g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;

h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;

i) acque minerali e termali;

l) caccia e pesca;

m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;

n) incremento dei prodotti tipici della Valle;

o) usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprieta' culturali;

p) artigianato;

q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;

r) istruzione tecnico-professionale;

s) biblioteche e musei di enti locali;

t) fiere e mercati;

u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;

v) toponomastica;

z) servizi antincendi.

Art 3.

La Regione ha la potesta' di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

  1. industria e commercio;

  2. istituzione di enti di credito di carattere locale;

  3. espropriazione per pubblica utilita' per opere non a carico dello Stato;

  4. disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;

  5. disciplina della utilizzazione delle miniere;

  6. finanze regionali e comunali;

  7. istruzione materna, elementare e media;

  8. previdenza e assicurazioni sociali;

  9. assistenza e beneficenza pubblica;

  10. igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica;

  11. antichita' e belle arti;

  12. annona;

  13. assunzione di pubblici servizi.

Art 4.

La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica.

La Regione esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.

TITOLO III FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO
Art 5.

I beni del demanio dello Stato situati nel territori della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione.

Sono altresi' trasferiti al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.

Art 6.

I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:

le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato;

le cave, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo;

gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art 7.

Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'art. 5, sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione. La concessione potra' essere rinnovata.

Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano gia' formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione.

Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione.

La concessione e' subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.

Art 8.

Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.

Il Presidente della Giunta regionale ha facolta' di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Non e' ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purche' la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Art 8.

Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.

Il Presidente della Regione ha facolta' di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Non e' ammessa la cessione delle concessioni indicate nel...

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