LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna

Coming into Force10 Marzo 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/03/09/048C0003/CONSOLIDATED/20131227
Enactment Date26 Febbraio 1948
Published date09 Marzo 1948
Official Gazette PublicationGU n.58 del 09-03-1948
TITOLO I COSTITUZIONE DELLA REGIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l'art. 116 della Costituzione; PROMULGA

la seguente legge costituzionale, approvata dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

Art 1.

La Sardegna con le sue isole e' costituita in Regione autonoma fornita di personalita' giuridica entro l'unita' politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Art 2.

La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

TITOLO II FUNZIONI DELLA REGIONE
Art 3.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:

  1. ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;

  2. circoscrizioni comunali;

  3. polizia locale urbana e rurale;

  4. agricoltura e foreste: piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;

  5. lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;

  6. edilizia ed urbanistica;

  7. trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;

  8. acque minerali e termali;

  9. caccia e pesca;

  10. esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;

  11. esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;

  12. usi civici;

  13. artigianato;

  14. turismo, industria alberghiera;

  15. biblioteche e musei di enti locali.

Art 3.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:

  1. ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;

  2. circoscrizioni comunali;

  3. polizia locale urbana e rurale;

  4. agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;

  5. lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;

  6. edilizia ed urbanistica;

  7. trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;

  8. acque minerali e termali;

  9. caccia e pesca;

  10. esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;

  11. esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;

  12. usi civici;

  13. artigianato;

  14. turismo, industria alberghiera;

  15. biblioteche e musei di enti locali.

Art 3.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:

  1. ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;

    b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

  2. polizia locale urbana e rurale;

  3. agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;

  4. lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;

  5. edilizia ed urbanistica;

  6. trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;

  7. acque minerali e termali;

  8. caccia e pesca;

  9. esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;

  10. esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;

  11. usi civici;

  12. artigianato;

  13. turismo, industria alberghiera;

  14. biblioteche e musei di enti locali.

Art 3.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:

  1. ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;

  2. ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

  3. polizia locale urbana e rurale;

  4. agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;

  5. lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;

  6. edilizia ed urbanistica;

  7. trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;

  8. acque minerali e termali;

  9. caccia e pesca;

  10. esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;

  11. esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;

  12. usi civici;

  13. artigianato;

  14. turismo, industria alberghiera;

  15. biblioteche e musei di enti locali.

Art 4.

Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:

  1. industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;

  2. istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;

  3. opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;

  4. espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico dello Stato;

  5. produzione e distribuzione dell'energia elettrica;

  6. linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;

  7. assunzione di pubblici servizi;

  8. assistenza e beneficenza pubblica;

  9. igiene e sanita' pubblica;

  10. disciplina annonaria;

  11. pubblici spettacoli.

Art 5.

Salva la competenza, prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie: a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi

  1. lavoro; previdenza ed assistenza sociale;

  2. antichita' e belle arti;

  3. nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

Art 6.

Le Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

TITOLO III FINANZE - DEMANIO E PATRIMONIO
Art 7.

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta' nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art 8.

Le entrate della Regione sono costituite:

dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nei territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;

dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione;

dai nove decimi del gettito delle tasse di bollo, sulla manomorta, in surrogazione del registro e del bollo, sulle concessioni governative, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di fabbricazione del gas e dell'energia elettrica, percette nel territorio della Regione;

dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;

da una quota dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione;

da canoni per le concessioni idroelettriche;

da contributi di miglioria ed a spese per opere determinate, da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri, che la legione ha facolta' di istituire con legge, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato;

da redditi patrimoniali;

da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie.

Art 8.

Le entrate della Regione sono costituite:

dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nei territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;

dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione;

dai nove decimi del gettito delle tasse di bollo, sulla manomorta, in surrogazione del registro e del bollo, sulle concessioni governative, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di fabbricazione del gas e dell'energia elettrica, percette nel territorio della Regione;

dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di...

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