LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Coming into Force14 Marzo 1948
Enactment Date26 Febbraio 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/03/13/048C0005/CONSOLIDATED/19720307
Published date13 Marzo 1948
Official Gazette PublicationGU n.62 del 13-03-1948
TITOLO I COSTITUZIONE DELLA REGIONE "TRENTINO-ALTO ADIGE" E DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO
CAPO I Disposizioni generali.

IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA

Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l'art. 116 della Costituzione; PROMULGA la seguente legge costituzionale, approvata dalla Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

Art 1.

Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, e' costituito in Regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro l'unita' politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la citta' di Trento.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Art 1.

Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, e' costituito in Regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro l'unita' politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la citta' di Trento. COMMA SOPPRESSO DALLA L. COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1.

Art 2.

Nella Regione e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art 3.

La Regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magre', Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

Art 3.

La Regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magre', Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

((Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.))

CAPO II Funzioni della Regione.
Art 4.

In armonia, con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potesta' di emanare norme legislative sulle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) ordinamento degli enti para-regionali;

3) circoscrizioni comunali;

4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico dello stato;

5) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

6) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

7) impianto e tenuta dei libri fondiari;

8) servizi antincendi;

9) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali;

10) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

11) caccia e pesca;

12) assistenza sanitaria ed ospedaliera;

13) ordinamento delle camere di commercio;

14) comunicazioni e trasporti di interesse regionale;

15) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

16) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale;

17) turismo e industrie alberghiere.

Art 4.

((In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) ordinamento degli enti para-regionali;

3) circoscrizioni comunali;

4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalentemente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) servizi antincendi;

7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

8) ordinamento delle camere di commercio;

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.))

Art 5.

La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sulle seguenti materie:

1) ordinamento dei comuni e delle province;

2) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) incremento della produzione industriale e delle attivita' commerciali;

4) ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale;

5) utilizzazione delle acque pubbliche;

6) assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

7) opere idrauliche della quarta e quinta categoria;

8) opere di bonifica.

Art 5.

((La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento dei comuni;

2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale.))

Art 6.

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facolta' di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facolta' di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le casse mutue malattie esistenti nella Regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

Art 7.

Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT