Statuto spa amministrata da consiglio di amministrazione (facsimile 1)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

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@Titolo I denominazione - oggetto - sede - durata

ART. 1 - DENOMINAZIONE È costituita una società per azioni con la denominazione: ". . . S.p.a."

ART. 2 - SEDE SOCIALE La società ha sede in . . . È attribuita alla competenza del consiglio di amministrazione la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio italiano.

ART. 3 - OGGETTO La società ha per oggetto . . . In via strumentale e comunque in via non prevalente, la società può: - compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie nonché prestare servizi tecnici- amministrativi, di marketing e consulenza nel settore, ritenute utili dal consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi; - assumere in Italia e/o all'estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti commerciali, industriali e/o servizi aventi scopo analogo o affine a quello della società o comunque ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, e gestire le partecipazioni e/o interessenze medesime. In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziarie.

ART. 4 - DOMICILIO DEI SOCI Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

ART. 5 - DURATA La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al . . . e può essere prorogata. Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere aventi ad oggetto proroghe della durata della società non compete il diritto di recesso.

@Titolo II capitale sociale e recesso

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

II capitale sociale è determinato in euro . . . (. . .), suddiviso in n. . . . (. . .) azioni ordinarie aventi un valore nominale di . . . (. . .) euro cadauna. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto. La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di Page 621 risparmio, obbligazioni anche convertibili o "cum warrant" e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni. La qualità di azionista importa di per sé solo adesione all'atto costitutivo della società, al presente statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anteriori all'assunzione di tale qualità. Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura. In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del . . . per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto. l'assemblea straordinaria del . . ., sulla base della relazione degli amministratori e del parere del collegio sindacale, ad essa assemblea sottoposti ai sensi dell'articolo 2441 comma sesto del codice civile, ha attribuito agli amministratori, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della propria deliberazione, ai sensi dell'art. 2443, secondo comma del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per massimi euro . . . (. . .), con conseguente emissione di massime n. . . . (. . .) azioni ordinarie da un euro cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione di tempo in tempo vigente, vengano agli stessi equiparate), consulenti, collaboratori, consiglieri di amministrazione della società, di società controllate o controllanti, provvedendo alla fissazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione, come meglio risulta dal relativo verbale assembleare.

ART. 6-BIS - DIRITTO DI RECESSO Il diritto di recesso è escluso oltre che nel caso di proroga del termine di durata della società di cui all'art. 5 dello statuto nel caso di introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

@Titolo III assemblea

ART. 7 - ASSEMBLEA L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, nonché quanto indicato nel successivo paragrafo, l'assemblea è di norma convocata dagli amministratori anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'assemblea è altresì convocata senza ritardo dagli amministratori quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino le percentuali previste dalla vigente normativa e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene...

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