PROVVEDIMENTO 21 gennaio 1999 - Accordo Statoregioni per la "Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti". (Repertorio atti n. 593)
LA CONFERENZA PERMANENTE per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Vista la proposta di accordo in oggetto, avanzata dal Ministro della sanita' sulla riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti, trasmesso il 23 dicembre 1998, nella stesura definitiva, a seguito di quanto concordato in sede tecnica Statoregioni il 1 dicembre 1998; Visto l'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997; Sancisce ilseguente accordo nei termini sottoindicati: Governo, regioni e province autonome convengono sui seguenti obiettivi, contenuti nel documento per la riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante
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Nell'ambito delle finalita' complessive del Servizio sanitario nazionale il sistema di assistenza pubblico alle persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze opera per il conseguimento dei seguenti obiettivi
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offerta di tutte le prestazioni terapeutiche e assistenziali riconosciute valide ai fini del trattamento della persona; b) prevenzione della mortalita' la morbosita' legate alla tossicodipendenze e/o all'abuso di sostanze, con particolare riferimento alla mortalita' da episodi acuti; c) raccolta degli elementi informativi (di base e specifici) necessari per la definizione epidemiologica della entita' e caratteristiche del problema; d) adeguata formazione del personale in servizio e aggiornamento permanente dello stesso; e) valutazione periodica dei risultati terapeutici e del conseguimento degli obiettivi assistenziali; f) collaborazione con le altre istituzioni coinvolte nella strategia complessiva di contrasto del fenomeno della droga.
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Le amministrazioni regionali definiscono
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la programmazione...
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