PROVVEDIMENTO 21 gennaio 1999 - Accordo Statoregioni per la "Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti". (Repertorio atti n. 593)

LA CONFERENZA PERMANENTE per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Vista la proposta di accordo in oggetto, avanzata dal Ministro della sanita' sulla riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti, trasmesso il 23 dicembre 1998, nella stesura definitiva, a seguito di quanto concordato in sede tecnica Statoregioni il 1 dicembre 1998; Visto l'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997; Sancisce ilseguente accordo nei termini sottoindicati: Governo, regioni e province autonome convengono sui seguenti obiettivi, contenuti nel documento per la riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante

  1. Nell'ambito delle finalita' complessive del Servizio sanitario nazionale il sistema di assistenza pubblico alle persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze opera per il conseguimento dei seguenti obiettivi

    1. offerta di tutte le prestazioni terapeutiche e assistenziali riconosciute valide ai fini del trattamento della persona; b) prevenzione della mortalita' la morbosita' legate alla tossicodipendenze e/o all'abuso di sostanze, con particolare riferimento alla mortalita' da episodi acuti; c) raccolta degli elementi informativi (di base e specifici) necessari per la definizione epidemiologica della entita' e caratteristiche del problema; d) adeguata formazione del personale in servizio e aggiornamento permanente dello stesso; e) valutazione periodica dei risultati terapeutici e del conseguimento degli obiettivi assistenziali; f) collaborazione con le altre istituzioni coinvolte nella strategia complessiva di contrasto del fenomeno della droga.

  2. Le amministrazioni regionali definiscono

    1. la programmazione...

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