Stato italiano, squatter professionale?

AutoreMarco Eramo
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Marco Pannella, nel prospettare le ragioni alla base di quella che chiama un’amnistia per la Repubblica, descrive lo Stato italiano come un “criminale professionale”. Qualcuno dirà che siamo davanti alla solita provocazione, ma forse non è così. Come definiremmo una persona che, abitualmente, si introduce in un fondo altrui, sostenendo che ci sono motivi indifferibili e urgenti per occupare e trasformare quell’area, ma che poi finisce i lavori da realizzare ben oltre i termini stabiliti inizialmente e senza aver provveduto ad acquisire, nei modi previsti dalla legge, l’area in questione? E di una persona che pone in essere una condotta analoga senza neanche dichiarare all’inizio che l’opera che deve realizzare è di interesse pubblico? Questa persona ha, soprattutto agli occhi dei giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, un nome: si chiama Stato italiano, è stato condannato dalla Corte di Strasburgo, come uno squatter professionale, decine di volte per quell’istituto - prima di fatto poi divenuto di diritto - che la giurisprudenza italiana ha definito accessione invertita o occupazione acquisitiva.

Con questo “istituto” le nostre amministrazioni locali hanno occupato terreni e realizzato attrezzature pubbliche, anche dopo lo scadere del termine previsto per l’occupazione d’urgenza dell’area e l’ultimazione dei lavori, senza che abbiano emesso, nel frattempo, il decreto di espropriazione, e sono divenute proprietarie di quei fondi provvedendo, su intimazione dei giudici ai quali i proprietari si sono rivolti, al risarcimento del cittadino “espropriato di fatto” ex post. Ciò è stato possibile, prima, per il prevalere di un determinato orientamento giurisprudenziale, successivamente inserito nell’ordinamento nel 1988 - proprio per porre rimedio alle prime sentenze della Corte Europea - e dal 2001 nell’ambito della scrittura del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (d.p.r. n. 327/2001) all’interno del quale, con l’articolo 43, è stata prevista (definendone i presupposti e disegnando la procedura da seguire) la possibilità per la Pubblica Amministrazione di utilizzare senza titolo un bene per scopi di interesse pubblico.

Nel mese di ottobre del 2010, visto il ripetersi di condanne del nostro Paese da parte dei giudici europei e stante la disposizione del nuovo Titolo V della Costituzione che considera vincolanti, ai fini dell’esercizio dei poteri legislativi, le disposizioni derivanti dall’ordinamento...

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