LEGGE 11 giugno 1998, n. 205 - Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistich e

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n.

    93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 8 miliardi per il 1998 e di lire 4 miliardi annue per gli anni 1999 e 2000.

    Art. 2.

  2. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n.

    93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 1.462 milioni per il 1998 e di lire 731 milioni annue per gli anni 1999 e 2000.

    Art. 3.

  3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.462 milioni per l'anno 1998 e a lire 4.731 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 11 giugno 1998 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick ______________

    LAVORI PREPARATORI

    Senato della Repubblica (atto n. 2004): Presentato dal sen. Elia ed altri il 23 gennaio 1997.

    Assegnato alla 4 commissione (Difesa), in sede referente, il 5 febbraio 1997, con pareri delle commissioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT