Legge di stabilità 2014, le novità di interesse immobiliare

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PRATICA
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2/2014 Arch. loc. e cond.
LEGGE DI STABILITÀ 2014, LE NOVITÀ DI INTERESSE IMMOBILIARE
Si segnalano di seguito le principali novità di interesse della proprietà immobiliare contenute nella legge di stabilità
2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147).
“Tracciabilità” del pagamento dei canoni di locazione
(Art. 1, comma 50)
Viene stabilito - in deroga alla norma che stabilisce in mille euro l’importo massimo consentito per i pagamenti in
contanti, e quindi anche in caso di versamenti inferiori a tale somma - che i pagamenti riguardanti canoni di locazione
di unità abitative, ad eccezione di quelli relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, siano corrisposti obbligato-
riamente quale ne sia l’importo, “in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità”.
Ciò - prosegue la norma - “anche ai f‌ini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e
detrazioni f‌iscali da parte del locatore e del conduttore”.
Si prevede, insomma, che per qualsiasi tipo di locazione (salvo, come detto, quelle degli alloggi Erp) - e quindi anche
per quelle di breve durata (contratti transitori, per studenti universitari, turistici) - sia obbligatorio versare il canone
tramite strumenti “tracciabili”, e quindi attraverso bonif‌ici, assegni o altri strumenti bancari o postali (bancomat, carte
di credito ecc.).
La norma - deve sottolinearsi - non prevede una sanzione in caso di sua violazione. Il collegamento della stessa
con agevolazioni per proprietari ed inquilini - peraltro poco chiaro - risulta comunque scarsamente comprensibile,
considerato che le agevolazioni in questione sono solitamente condizionate all’avvenuta registrazione del contratto, con
assoluta irrilevanza, quindi, della modalità di pagamento del relativo canone.
Attribuzione ai Comuni di compiti contro l’evasione nelle locazioni
(art. 1, comma 49)
Viene prevista, “per assicurare il contrasto dell’evasione f‌iscale nel settore delle locazioni abitative” e l’attuazione
delle norme sulle sanzioni “civilistiche” contenute nel D.L.vo n. 23/11, l’attribuzione ai Comuni di “funzioni di monito-
raggio” in relazione ai contratti di locazione, “anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma,
numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni
esistenti in ambito di edif‌ici condominiali”.
L’art. 1130 del codice civile - come sostituito dalla legge di riforma n. 220 del 2012 e come da ultimo modif‌icato con
il decreto legge n. 145/’13 (“Destinazione Italia”) - prevede infatti che l’amministratore di condominio debba curare la
tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente, tra l’altro, “le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di
diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice f‌iscale e della residenza o domicilio”.
Fondo mutui prima casa
(art. 1, comma 49)
Viene disposto – con riguardo al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (previsto dalla legge
n. 244 del 2007) – che con regolamento possano essere introdotte “particolari forme di intervento con riguardo alle
famiglie numerose”.
Versamenti ai notai per trasferimenti immobiliari
(art. 1, commi 63-67)
Viene prevista una nuova funzione del notaio per atti relativi a beni immobili. In particolare, il notaio (o altro pub-
blico uff‌iciale) è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi nonché a titolo di tributi
per i quali il notaio stesso sia sostituto o responsabile d’imposta, in relazione agli atti da egli ricevuti o autenticati e
soggetti a pubblicità immobiliare ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall’Au-
torità giudiziaria;
b) ogni altra somma aff‌idatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla
legge n. 64 del 1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate
ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autentica-
zione di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su
immobili o aziende.
Quanto sopra, in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. È esclusa la parte di
prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione e sono esclusi i maggiori oneri notarili.
Gli importi depositati presso il conto corrente di cui sopra costituiscono patrimonio separato. Essi sono esclusi dalla
successione del notaio e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono “assolutamente impignorabili” a richiesta di
chiunque ed “assolutamente impignorabile” ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione
della somma depositata.

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