PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2013 - Istruzioni applicative del Regolamento n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009. (13A01509)

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA Visto il Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009 al fine di creare l'area unica dei pagamenti in euro («SEPA») volta a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali;

Visto il Regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita' e che abroga il Regolamento (CE) n. 2560/2001;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'art. 10 del Regolamento n. 260/2012, che rimette alle autorita' competenti designate dagli Stati membri il compito di assicurare il rispetto del medesimo Regolamento;

Vista la designazione della Banca d'Italia quale autorita' competente ai sensi dell'art. 10 del Regolamento n. 260/2012;

Visti gli articoli 3 e 4 del Regolamento n. 260/2012, che fissano gli obblighi di raggiungibilita' dei prestatori di servizi di pagamento e di interoperabilita' tra i gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio all'interno dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del quale i prestatori di servizi di pagamento effettuano operazioni di addebito diretto e di bonifico nel rispetto dei requisiti stabiliti nel medesimo Regolamento;

Visto l'art. 6 del Regolamento n. 260/2012, che fissa i termini entro i quali le operazioni di bonifico e di addebito diretto devono essere effettuate nel rispetto dei requisiti stabiliti nel medesimo Regolamento;

Visto l'art. 16, comma 3, del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del quale gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorita' competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, fino al 1° febbraio 2016, per le operazioni di bonifico e addebito diretto che, secondo le statistiche ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla BCE, hanno nello Stato membro in questione una quota cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale, rispettivamente, delle operazioni di bonifico e di addebito diretto;

Visto l'art. 16, comma 5, del Regolamento n. 260/2012, ai sensi del quale, in deroga all'art. 6, commi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire alle autorita' competenti di derogare fino al 1° febbraio 2016 al requisito specifico di utilizzare i formati di...

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