Regolamento per la creazione di Spin off dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF)

Art. 1.

Oggetto della disciplina e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina la costituzione di societa' e consorzi aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca dell'Ente e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi (Spin off).

  2. L'Istituto nazionale di astrofisica, di seguito indicato come INAF, favorisce la costituzione di Spin off per il perseguimento dei fini indicati nel comma precedente.

  3. Le modalita' di costituzione delle Spin off, la disciplina dei rapporti con l'INAF ed il regime delle autorizzazioni del personale del-l'INAF sono disciplinati dal presente regolamento, nonche', per gli aspetti ivi non disciplinati, dalla normativa applicabile alle varie tipologie di societa' e consorzi.

  4. Il presente regolamento si applica al personale di ricerca, tecnologo, tecnico e amministrativo che presti la propria attivita' lavorativa presso l'INAF:

    con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale;

    con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di particolari progetti a tempo pieno o a tempo parziale;

    attraverso forme contrattuali di lavoro flessibile previste nell'ambito della pubblica amministrazione ed anche sulla base di programmi di formazione e di inserimento nelle attivita' dell'INAF;

    a seguito di procedure di trasferimento;

    a seguito di associazione all'Ente ai sensi dell'art. 5 del regolamento del personale dell'INAF.

    Art. 2.

    Definizioni

  5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

    per Spin off con la partecipazione dell'INAF si intendono quegli Spin off ai quali l'INAF partecipa in qualita' di socio;

    per Spin off dell'INAF si intendono quegli Spin off nei quali l'INAF non abbia una quota di partecipazione, a condizione che rivesta la qualita' di socio proponente uno o piu' soggetti tra quelli indicati nel successivo art. 3, comma 2.

    Art. 3.

    Soci proponenti e altri partecipanti

  6. La costituzione di uno Spin off con la partecipazione dell'INAF puo' essere proposta da almeno un soggetto che si trovi al momento della presentazione della domanda nelle condizioni indicate nell'art. 1, comma 4.

  7. La costituzione di uno Spin off dell'INAF puo' essere proposta oltre che da uno dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 4, da soggetti che al momento della presentazione della domanda siano titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato.

    Art. 4.

    Spin off con la partecipazione dell'INAF

  8. La partecipazione dell'INAF in qualita' di socio nello Spin off puo' avvenire anche con conferimenti di beni in natura ed eventualmente, in base a specifiche pattuizioni, attraverso il conferimento di licenze, anche esclusive, di brevetti e di know-how tecnico.

  9. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INAF viene decisa, per ogni singolo Spin off, la percentuale di partecipazione.

  10. Tale partecipazione non puo' essere ridotta se non con il consenso dell'INAF e dovra' in ogni caso assicurare all'Ente adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote nonche' la presenza di propri rappresentanti negli organi dello Spin off. A tal fine lo statuto dello Spin off dovra' contenere, tra l'altro, adeguate clausole che realizzino gli obiettivi indicati di seguito:

    1. la modifica di previsioni statutarie poste a salvaguardia della partecipazione dell'INAF, nonche' eventuali deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni straordinarie che abbiano il risultato di ridurre la quota proporzionale di partecipazione dell'INAF allo Spin off siano efficaci solo se approvate all'unanimita' o a maggioranza qualificata (da indicare in ambito di statuto);

    2. in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello Spin off un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento sia subordinato al gradimento degli altri soci;

    3. la partecipazione dell'INAF nello Spin off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite, tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione;

    4. lo Spin off sia amministrata da un consiglio di...

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