Spettanza di posto auto a condomino non stabilmente residente

AutoreOrsola Sedati
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Le sopratrascritte sentenze inducono a riflettere sul concetto che la legge attribuisce alla comunione quale proprietà spettante in comune a più persone (art. 1100 c.c.). Riguardo a questo istituto occorre conciliare il carattere di pienezza del diritto dominicale (art. 832 c.c.) con la titolarità plurima convergente sulla stessa cosa. È da ritenere fondata la teoria tradizionale (BONFANTE, ARANGIO-RUIZ, GIANTURCO, DE RUGGIERO-MAROI) risalente al diritto romano e per la quale la cosa appartiene a ciascun condomino per parti non materialmente determinate (duorum vel plurium in solidum dominium esse non potest) (L. 5, par. 15, Dig., XIII, 6) ma astratte, ideali, intellettuali, estendendosi sull'intera cosa della quale nessuno è proprietario esclusivo. Questa teoria trova riscontro nella legislazione napoletana che ha preceduto il codice civile del 1865. Così, nei «Comentarj sulla prima parte del Codice per il Regno delle Due Sicilie, relativa alle leggi civili» (tomo secondo, pp. 85-86, 1819, Napoli) FRANCESCO MAGLIANO scriveva «se ad un tempo due o più persone non possono essere solidalmente proprietarj della stesa cosa, nulla impedisce che la medesima sia in comunione di molti, avendovi ciascuno il dominio di una parte determinata (la cosa essendo suscettibile di parti intellettuali nel senso della L. 66, par. 2, de legat1.

Ecco perché nessun partecipante può disporre della cosa comune o di una porzione materiale di questa senza il consenso degli altri, mentre gli è dato di alienare la propria quota ideale, con la conseguenza che, effettuandosi la divisione, essa verrà a materializzarsi nella effettiva porzione assegnatagli.

Ciò premesso, il diritto di proprietà e così anche quello di comproprietà concretandosi in varie facoltà che non è possibile, in una definizione, specificare minutamente, ogni condomino ha il diritto di usufruire, a parità di condizioni, del cortile destinato a parcheggio condominiale. Il Tribunale di Milano (Cass. 12 febbraio 1987, in Giust. civ. 1987, I, 2674) ha affermato che è nulla la delibera assembleare con cui si concede in locazione, a vantaggio esclusivo di alcuni condomini, il cortile per uso di parcheggio delle autovetture, senza stabilire, a fronte dell'esiguità dello spazio esistente in rapporto al numero complessivo dei condomini, forme di godimento turnario del bene da parte di tutti gli aventi diritto. Nello stesso senso il Pretore di Modugno (Pret. Modugno 29 maggio 1987, Arch. loc. 1988...

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