DELIBERAZIONE 7 ottobre 1998 - Disciplina delle modalita' per la determinazione e la liquidazione dei contributi spettanti alle imprese produttricidistributrici di energia elettrica a norma dell'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. (Deliberazione n. 126/98)

DELIBERAZIONE 7 ottobre 1998.

Disciplina delle modalita' per la determinazione e la liquidazione dei contributi spettanti alle imprese produttricidistributrici di energia elettrica a norma dell'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. (Deliberazione n. 126/98).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 ottobre 1998; Premesso che: con lettera in data 31 agosto 1998 (Prot. n. COMM/EB/md/0039), il collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico ha richiesto all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') chiarimenti in merito all'applicazione della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97 (nel seguito: deliberazione dell'Autorita' n. 70/97), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 24 giugno 1998, n.

74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (nel seguito: deliberazione dell'Autorita n.

74/98), in merito al calcolo del valore medio nazionale della parte B della tariffa; Visti: l'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorita' n. 70/97, come modificato dall'art. 2, comma 2, della deliberazione dell'Autorita' n. 74/98, in base al quale e' stato introdotto un nuovo meccanismo di determinazione dei contributi riconosciuti all'energia elettrica prodotta da imprese produttricidistributrici, che prevede il riferimento al valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa, definito come "rapporto tra il gettito effettivo della parte B della tariffa e le vendite totali di energia elettrica all'utenza finale nello stesso periodo di competenza"; l'art. 6, comma 6.16, della deliberazione dell'Autorita' n. 70/97, in base al quale sono stati previsti gli adempimenti a cui sono tenute le imprese distributrici e la Cassa conguaglio per il settore elettrico, finalizzati alla raccolta del gettito della parte B della tariffa, alla determinazione dei contributi alle imprese produttrici alla loro liquidazione; Considerato che: la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a causa dei problemi evidenziati nella lettera sopra richiamata, non ha sino ad oggi proceduto alla determinazione dei contributi spettanti alle imprese produttricidistributrici ed alla loro liquidazione; le maggiori difficolta' applicative rappresentate dal collegio commissariale della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT