Misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola; Visto il regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione del 30 dicembre 2003 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio; Visti in particolare gli articoli 3 e 4 del citato regolamento n.

2336/2003 che prevedono che ogni Stato membro deve comunicare alla Commissione UE le informazioni relative all'alcole etilico di origine agricola ed all'alcole etilico di origine non agricola; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990)»; Vista la nota n. 2296 del 27 maggio 2004 con la quale l'Agenzia delle dogane comunica di fornire, nel rispetto dei termini fissati dal regolamento (CE) n. 2336/2003, le informazioni relative alle importazioni ed esportazioni dell'alcole etilico e quelle relative alla produzione dell'alcole etilico di origine agricola; Ritenuto di avvalersi della facolta' di istituire, per la raccolta di alcune informazioni, un regime di dichiarazioni per i produttori e gli importatori di alcole etilico di origine agricola;

Decreta

Art. 1.

Ai fini del presente decreto s'intende per

1) «alcole etilico di origine agricola» il prodotto di cui ai codici della nomenclatura combinata

ex 2207 10 00 10 (alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol., ottenuto a partire dai prodotti di cui all'allegato I del Trattato); ex 2207 20 00 10 (alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato); ex 2208 90 91 10 e 2208 90 99 10 (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol., ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato); 2) «Ministero» il Ministero delle politiche agricole - Dipartimento delle politiche di mercato - D.G. per le Politiche agroalimentari - Ufficio Pagr IX, via XX settembre n. 20 - 00197 Roma (fax n. 064814377; e-mail polcee3@politicheagricole.it).

Art. 2.

  1. In applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), del regolamento (CE) 2336/2003 i produttori di «alcole etilico di origine agricola» comunicano al «Ministero» il volume delle scorte

    ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT