La speciale disciplina relativa ai veicoli fuori uso

AutoreMichela Giannini
Pagine723-727

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Con il termine «veicolo fuori uso» si fa riferimento ad un bene la cui utilizzazione e il cui funzionamento vengono a cessare, ponendosi conseguentemente il problema della sua dismissione. I veicoli risultano dall'assemblaggio di parti eterogenee, alcune delle quali pericolose e pertanto si è resa necessaria una puntuale regolamentazione che, intervenendo sul procedimento diretto appunto alla dismissione, impedisse lesioni all'ambiente. Per analizzare la corretta gestione dei veicoli fuori uso, occorre procedere con ordine analizzando quindi prima di tutto gli elementi costitutivi di questa particolare tipologia di rifiuti e verificando quindi se la sostanza prodotta o gestita è effettivamente riconducibile a tale categoria. A questo proposito è già stata più volte ribadita la correlazione esistente tra rifiuto e sostanza di cui disfarsi. L'adattamento della richiamata correlazione esistente tra rifiuto e sostanza di cui disfarsi. L'adattamento della richiamata correlazione ai veicoli fuori uso impone alcune considerazioni, in relazione alle loro peculiarità.

Secondo il nostro ordinamento, per rifiuto deve intendersi, qualsiasi sostanza individuata nell'allegato A del decreto 22/97. Questo criterio vale già a circoscrivere l'ambito delle sostanze che nel linguaggio comune vengono associate ai rifiuti. In secondo luogo, un altro criterio è rinvenibile nella particolare destinazione da dare alla sostanza che si pretende di assumere quale rifiuto, per volontà del detentore oppure del legislatore. Questa valutazione è fondamentale, in quanto, solo ai rifiuti viene applicato il CER. Il nuovo CER, come esamineremo più approfonditamente nel prosieguo, scaturisce dal reciproco integrarsi dei due precedenti cataloghi dei rifiuti, rispettivamente pericolosi e non pericolosi, contenuti anche nel decreto Ronchi (allegati A2 e D). Alla luce della decisione 2001/119/CE, per procedere in particolare alla individuazione dei rifiuti pericolosi, si segue un determinato procedimento identificativo. In primo luogo solo i rifiuti contrassegnati con l'asterisco sono pericolosi. In secondo luogo se il rifiuto viene classificato pericoloso in quanto tale, la pericolosità è insita nello stesso ed in particolare deriva dalla sua origine. Qualora invece si faccia riferimento a sostanze pericolose in esso contenute, si renderà necessaria una analitica analisi chimica.

Esaminiamo quali sono state le ripercussioni di queste modifiche per i veicoli fuori uso.

Premettiamo innanzitutto che il D.L.vo 22/1997, non ha compiutamente disciplinato la gestione dei rifiuti speciali derivanti da veicoli a motore e rimorchi, prevedendo unicamente le disposizioni di cui agli artt. 46, 27 e 28, concernenti più che altro il regime autorizzatorio. La decisione 2000/532/CE, modificata successivamente dalla 2001/119/CE, apparentemente sembrava avere operato un vero e proprio stravolgimento nell'ambito della suddetta materia, con l'elaborazione di un codice CER 16 01 04 identificativo dei

veicoli fuori uso

e l'attribuzione della qualifica di rifiuto pericoloso ai veicoli stessi. Più precisamente la richiamata decisione sostitutiva, nell'ambito del Catalogo europeo dei rifiuti come recepito peraltro anche nell'allegato A del citato decreto Ronchi, la dicitura veicoli «inutilizzabili» con la dicitura veicoli «fuori uso», prospettandosi in tal modo oltre ad un problema di carattere sostanziale relativo alla disciplina applicabile, anche un problema di ordine teorico e terminologico. Il riferimento a veicoli fuori uso lascia intendere tutti quei veicoli che non è più possibile impiegare con profitto e sfruttare in relazione ai fini consentiti dalla loro specifica destinazione ed efficacia, mentre con il concetto di veicoli inutilizzabili ci si riferisce a veicoli che non consentono più alcuna forma di proficua utilizzazione, a prescindere dalla loro funzione naturale. Pertanto mentre i primi mantengono sempre un certo grado di utilizzabilità anche se disgiunta dalle loro caratteristiche peculiari, preordinate come tali al loro tipico uso, i secondi non permettono nessun tipo di impiego fruttuoso, di qualunque genere esso sia. Alla luce di queste precisazioni il codice 16 01 04 sembrerebbe riferirsi ai veicoli della prima specie, anche se la differenza nelle terminologie adottate può dipendere semplicemente dai limiti della traduzione in lingua italiana di termini di natura tecnica e specifica quali quelli contenuti in testi normativi.

In ogni caso dal 1º gennaio 2002, la normativa nazionale recepisce la nuova normativa comunitaria con l'adeguamento del decreto Ronchi. Il recepimento di questa decisione è imposto dalle regole del diritto internazionale, in quanto la «decisione» secondo quanto disposto nel trattato CEE art. 189 par. 4, è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati e l'ordinamento interno potrà ritenersi automaticamente adattato, nei limiti in cui essa sia self-executing. Dalla configurazione di questi veicoli fuori uso quali rifiuti speciali pericolosi, sarebbero derivate due diversi ordini di conseguenze per i demolitori: la prima di ordine procedurale-autorizzatorio e la seconda di ordine sostanziale, sia in riferimento alla gestione dei rifiuti (raccolta e trasporto) e sia in riferimento allo smaltimento.

In particolare sotto il primo aspetto è evidente che l'autorizzazione deve essere espressa e specifica, quindi indicare le attività consentite nonché le rispettive condizioni. In particolare nel caso di rifiuti speciali che a causa di una nuova classificazione diventano pericolosi, sarà necessario richiedere un aggiornamento dell'autorizzazione alla Regione, la quale dovrà intervenire sul contenuto dell'atto amministrativo. Occorre tuttavia tenere presente che la Regione non potrebbe adottare prescrizioni tecniche differenti dall'autorizzazione precedentemente concessa, vale a dire prescrizioni relative alle concrete modalità di gestione derivanti dalle peculiari caratteristiche e tipologie dei rifiuti stessi. Essendo infatti tutta l'attività di gestione e smaltimento dei rifiuti orientata alla salvaguardia dell'ambiente e della salute dell'uomo, le rispettive autorizzazioni non pos-Page 724sono esulare dalle caratteristiche dei rifiuti che ne condizionano invero il contenuto.

Ma i veicoli fuori uso sono effettivamente rifiuti speciali pericolosi?

A questo proposito è bene precisare che la decisione 2001/119/CE procede alla indicazione dei veicoli fuori uso come rifiuti pericolosi, nell'ipotesi in cui gli stessi non siano privati delle varie parti pericolose di cui si compongono. Nell'ipotesi inversa di rimozione delle componenti pericolose, la richiamata normativa verrà applicata alle singole componenti rispettivamente considerate. Tale tesi è peraltro supportata anche dalla nota dell'Istituto Superiore della Sanità del 14 marzo 2001, indirizzata al Ministero dell'industria, con la quale si precisa che i motori contaminati da oli lubrificanti e derivanti dalla demolizione di veicoli, non sono né saranno considerati rifiuti pericolosi. L'I.S.S. ritiene infatti che l'assegnazione ai motori del codice corrispondente ad un rifiuto pericoloso dipende unicamente dalla presenza o meno di sostanze pericolose in concentrazioni superiori a quelle riportate nell'art. 2 della stessa decisione della Commissione del 16 gennaio 2001.

Tuttavia il nuovo catalogo prevede una classificazione dei rifiuti in esame più complessa e articolata ma non difforme dalla precedente. Infatti la collocazione dei residui della...

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