Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1< agosto 2005 e scadenza 1> febbraio 2037, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 5 gennaio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 21.019 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 2005 con il quale e' stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro; Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e' disposta automaticamente l'emissione della terza tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi...

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