DELIBERA 21 dicembre 2012 - Contratto relativo ai servizi di trasporto merci di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2009-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la societa' Trenitalia S.p.A. (Delibera n. 138/2012). (13A03987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regolamento CEE 26 giugno 1969, n. 1191, del Consiglio, come modificato dal regolamento CEE 20 giugno 1991, n. 1893;

Vista la direttiva 21 luglio 1991, n. 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, recepita nella legislazione italiana con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, che, tra l'altro, all'art. 5 stabilisce che le ferrovie comunitarie sono libere di «disciplinare le modalita' della fornitura e della commercializzazione dei servizi e di stabilirne la tariffazione», fatto salvo il citato regolamento n. 1191/1969;

Vista la direttiva 29 aprile 2004, n. 51, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la citata direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, che ha aperto al mercato in via definitiva l'intera rete ferroviaria per l'esercizio di tutti i servizi di trasporto ferroviario merci, disponendone l'accesso a tutte le imprese ferroviarie, a condizioni eque, dal 1° gennaio 2007;

Visto l'art. 10 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 (CE), relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, in virtu' del quale le disposizioni del summenzionato regolamento CEE n. 1191/1969, restano applicabili ai servizi di trasporto di merci per un periodo di tre anni dopo l'entrata in vigore del medesimo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370/2007 (CE) e quindi fino al 3 dicembre 2012;

Visto l'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che prevede che, al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attivita' di trasporto ferroviario, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso di taluni requisiti, a condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate;

Visto l'art. 38, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come sostituito dal comma 2-bis dell'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e aggiunto dalla relativa legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, che dispone che i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico siano regolati con contratti di servizio pubblico aventi durata non inferiore a cinque anni, e affidati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto della normativa comunitaria e nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio;

Visto l'art. 38, comma 3, della citata legge n. 166/2002, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 e poi sostituito dal comma 2-bis dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 159/2007, e aggiunto dalla relativa legge di conversione n. 222/2007, che prescrive che i contratti medesimi siano sottoscritti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle...

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