Il sostituto del portiere con alloggio

Pagine678

Page 678

Quando il portiere titolare dell’alloggio - figure professionali A2), A4), A7) e A9) - va in ferie o si assenta per altri motivi (per esempio a causa di una malattia o di una gravidanza), la proprietà può sostituirlo avvalendosi di un sostituto ex art. 25 del Ccnl per i dipendenti da proprietari di fabbricati Confedilizia/Cgil-Cisl-Uil.

Nella designazione del sostituto - recita l’articolo citato - il datore di lavoro “sentirà” il portiere titolare, il che vuol dire che comunque poi sceglierà discrezionalmente la persona da assumere nella qualità anzidetta.

Il sostituto potrà essere convivente con il portiere (in quanto facente parte del nucleo familiare dello stesso: di solito perché è o il coniuge o un figlio del portiere titolare) oppure non convivente. In quest’ultimo caso vi è da considerare il fatto che il sostituto in questione non gode dell’alloggio di servizio.

Al proposito, il comma 5 dell’art. 25 succitato espressamente prevede che il sostituto non convivente ha diritto, oltre che al trattamento economico e normativo del portiere titolare, all’indennità sostitutiva dell’alloggio gratuito e alle indennità...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT