REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2010, n. 3 - Disposizioni attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura) relative alla concessione di contributi per le attivita' di pesca e di acquacoltura in conformita' alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 28 maggio 2010) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attivita' professionali della pesca e dell'acquacoltura), di seguito denominata legge, relative alla concessione di contributi per le attivita' di pesca e di acquacoltura, in conformita' alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato ed, in particolare, disciplina:

  1. i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge e le condizioni per l'eventuale cumulabilita' con altri contributi pubblici;

  2. le cause di revoca della concessione dei contributi e le procedure per il recupero delle somme erogate.

    Art. 2

    Contributi 1. La Regione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge e nel rispetto del regolamento (CE) n. 736/2008 della commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n.

    201 del 30 luglio 2008 e, in particolare, dell'art. 17, concede contributi per istituire organizzazioni di produttori nonche' per la relativa ristrutturazione e per l'attuazione dei rispettivi piani di miglioramento della qualita', purche' tali organizzazioni siano riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

    Art. 3

    Contributi per la salvaguardia e lo sviluppo delle risorse acquatiche 1. La Regione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), della legge e nel rispetto del regolamento (CE) 736/2008 e, in particolare, dell'art. 18, concede contributi per misure di interesse comune finalizzate a salvaguardare e sviluppare le risorse acquatiche.

    1. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per:

  3. la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a salvaguardare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche;

  4. il recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie;

  5. la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente nel quadro di Natura 2000, se direttamente inerenti alle attivita' di pesca, esclusi i costi operativi.

    1. Il piano annuale previsto all'art. 3 della legge individua il soggetto o i soggetti che devono realizzare le misure di interesse comune di cui al presente articolo secondo le indicazioni dell'art.

      38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al fondo europeo per la pesca.

      Art. 4

      Contributi per progetti pilota 1. La Regione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge e nel rispetto del regolamento (CE) 736/2008 e, in particolare, dell'art. 21, concede, quali misure di interesse comune, contributi per progetti pilota finalizzati all'acquisizione ed alla diffusione di nuove conoscenze tecniche.

    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per:

  6. sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilita' tecnica o la vitalita' economica di una tecnologia innovativa, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata;

  7. elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettivita' degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare o l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini;

  8. sperimentare tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

    1. Il piano annuale previsto all'art. 3 della legge individua il soggetto o i soggetti che devono realizzare le misure di interesse comune di cui al presente articolo secondo le indicazioni di cui all'art. 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1198/2006.

    Art. 5

    Contributi per assistenza tecnica 1. La Regione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge e nel rispetto del regolamento (CE) n. 875/2007 della commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n.

    193 del 25 luglio 2007, concede contributi per l'assistenza tecnica finalizzata alla realizzazione di interventi per:

  9. migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore, con particolare riferimento alla prevenzione e alla sicurezza a bordo delle navi da pesca;

  10. sviluppare la multifunzionalita' delle imprese;

  11. valorizzare i prodotti ittici regionali e tutelare la qualita' degli stessi;

  12. applicare modelli di produzione sostenibile, di riduzione di impatti negativi sull'ambiente e di nuove tecnologie;

  13. favorire processi di internazionalizzazione.

    Art. 6

    Contributi per la promozione e la pubblicita' dei prodotti ittici 1. La Regione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), della legge e nel rispetto del regolamento (CE) 736/2008 e, in particolare, dell'art. 20, concede contributi per misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualita', di valorizzazione...

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