DECRETO 28 Giugno 2007 - Non iscrizione della sostanza attiva malathion, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/389/CE del 6 giugno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/389/CE del 6 giugno 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva malathion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni principalmente di tipo tossicologico;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione e' emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti malathion, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che tale decisione di non inclusione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE di una successiva richiesta d'iscrizione della sostanza attiva malathion;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/389/CE, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne' usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva malathion, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del...

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