DECRETO 12 Luglio 2007 - Non iscrizione della sostanza attiva diazinone, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/393/CE del 6 giugno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/393/CE del 6 giugno 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva diazinone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni derivanti dalle informazioni insufficiente per escludere rischi di tipo tossicologico ed ecotossicologico;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione e' emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti diazinone, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che tale decisione di non inclusione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE di una successiva richiesta d'iscrizione della sostanza attiva diazinone;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/393/CE, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne' usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diazinone, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti...

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