DECRETO 27 dicembre 2002 - Rettifica al decreto 3 aprile 2001, relativo alla iscrizione della sostanza attiva "bentazone" nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Vista la direttiva della Commissione 2000/68/CE del 23 ottobre 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva "bentazone" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 - serie generale - del 13 luglio 2001, di recepimento della direttiva della Commissione 2000/68/CE del 23 ottobre 2000, con il quale la sostanza attiva "bentazone" e' stata iscritta fino al 31 luglio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che l'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001 concede erroneamente alle aziende titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti "Bentazone" in miscela con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, un periodo di quattro anni per la presentazione al Ministero della salute di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

194, con decorrenza dalla data dell'ultimo inserimento in allegato I delle sostanze attive che compongono il prodotto fitosanitario; Considerato che il periodo di quattro anni concesso alle aziende viene in tal modo a coincidere con i quattro anni di cui gli Stati membri dispongono per la valutazione della documentazione presentata dalle aziende e per i necessari provvedimenti aniministrativi; Ritenuto pertanto che il periodo di quattro anni concesso alle aziende deve essere ridotto a tre anni per consentire al Ministero della salute di poter disporre almeno di un periodo di dodici mesi per effettuare le necessarie valutazioni e adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti; Considerato, inoltre, che la data del 31 gennaio 2002 costituisce il termine concesso agli Stati membri per mettere in atto le necessarie procedure amministrative per la revoca dei prodotti fitosanitari non conformi al decreto ministeriale 3 aprile 2001; Considerato che all'art. 6 del suddetto decreto la stessa data del 31 gennaio 2002 e' stata erroneamente indicata come termine ultimo per la commercializzazione dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo per la...

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