Sosta in area soggetta a pagamento protratta oltre l'orario indicato nello scontrino: illecito o inadempimento?

AutoreGiampaolo De Piazzi
CaricaAvvocato Vicario dell'Avvocatura civica di Treviso
Pagine921-927
921
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2016
Dottrina
SOSTA IN AREA SOGGETTA
A PAGAMENTO PROTRATTA
OLTRE L’ORARIO INDICATO
NELLO SCONTRINO: ILLECITO
O INADEMPIMENTO?
di Giampaolo De Piazzi (*)
SOMMARIO
1. Inquadramento della questione. 2. Il parere del Ministero
e l’orientamento della giurisprudenza. 3. Le posizioni ondiva-
ghe della Corte dei conti. 4. Rif‌lessioni e conclusioni.
1. Inquadramento della questione
Come è noto, l’art. 7 del Codice della strada prevede
la facoltà (rectius: il potere) dei Comuni di istituire aree
per la sosta dei veicoli, all’interno delle quali la fruizio-
ne degli stalli di sosta risulta subordinata al pagamento,
da parte degli utenti, di una tariffa predeterminata, il cui
ammontare è normalmente modulato in base alla durata
temporale della sosta, di modo che l’importo che l’utente
è tenuto a corrispondere per fruire legittimamente dello
spazio di sosta è proporzionale alla durata di quest’ultima,
aumentando la cifra all’aumentare del tempo in cui si fru-
isce dello spazio de quo.
Diversamente da ciò che accade per la sosta effettuata
all’interno di strutture chiuse, nelle quali la tariffa viene
di solito corrisposta al termine della sosta, quando l’utente
abbandona la struttura stessa, per la fruizione degli spazi
di parcheggio posizionati a margine delle strade il paga-
mento della tariffa avviene normalmente in via anticipata,
mediante utilizzo di appositi parcometri, nei quali viene
inserita una determinata somma (attualmente, anche
mediante utilizzo di moderni sistemi elettronici di paga-
mento diversi dal denaro contante), corrispondente ad
una certa durata della presenza del veicolo all’interno di
uno stallo.
Uno dei più importanti problemi posti dalla sosta su
strada, subordinata al pagamento di una predetermina-
ta tariffa, è legato al caso in cui il veicolo venga lasciato
all’interno dello stallo (ovvero dell’area) di sosta per un
tempo eccedente quello per il quale è stata precedente-
mente corrisposta una determinata somma, e quindi ol-
tre l’orario indicato nel ticket rilasciato dal parcometro
(ovvero dopo la scadenza dell’orario indicato nel diverso
tagliando utilizzato per fruire del servizio di sosta).
Prima di passare alla disamina di tale ipotesi, giova
procedere alla ricostruzione della natura giuridica del
rapporto che si instaura fra il soggetto che gestisce il ser-
vizio della sosta a pagamento e l’utente di tale servizio.
In primo luogo, occorre evidenziare che, come accen-
nato, il potere dei comuni di prevedere l’istituzione di aree
per la sosta la cui fruizione risulta subordinata al paga-
mento di una tariffa, trova copertura normativa nell’art.
7, comma 1, lett. f), del Codice della strada. In base a tale
disposizione, i comuni possono individuare - previa delibe-
razione in tal senso della giunta comunale - aree da desti-
nare al parcheggio, la cui fruizione «è subordinata al paga-
mento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di
controllo di durata della sosta», senza previsione di custo-
dia del veicolo, e con indicazione delle relative condizioni
e tariffe, da disporsi in coerenza con gli indirizzi espressi
dal ministero funzionalmente competente. L’individuazio-
ne concreta di tali aree è da disporsi con provvedimento
del preposto dirigente (di norma, il comandante del cor-
po di polizia locale), dovendo reindirizzarsi in tale modo
la previsione di ordinanza sindacale contenuta all’inizio
del citato comma 1, e ciò per effetto di quanto statuito
dall’art. 70, comma 6, del D.L.vo n. 165 del 2001 (ripro-
duttivo della previsione in precedenza contenuta nell’art.
45, comma 1, del D.L.vo n. 80 del 1998), disposizione osse-
quiosa del principio di separazione fra la funzione di indi-
rizzo politico-amministrativo e quella di gestione.
L’individuazione e la realizzazione di aree in cui la sosta
dei veicoli è subordinata alla corresponsione di una tariffa
predeterminata appare quindi costituire una attività squi-
sitamente pubblicistica, retta da norme di diritto pubblico
che risultano attributive e regolative del potere esercitato,
in coerenza con il principio di legalità che governa l’azione
amministrativa (1).
Il rapporto che si instaura fra il soggetto che fruisce
dell’area di sosta e quello che gestisce la stessa appare in-
vece muoversi su di un piano squisitamente privatistico.
Ed infatti, secondo l’orientamento espresso dalla giuri-
sprudenza, tale rapporto dovrebbe essere ricostruito alla
stregua di un contratto di diritto civile (atipico) di par-
cheggio, che si concreta - qualora risulti esclusa la custo-
dia del veicolo, come normalmente accade per il parcheg-
gio lungo le strade pubbliche - in una locazione di area
(2). In particolare, la predisposizione di una zona (o co-

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