Sopraelevazione immobile condominiale mediante DIA. Istanza di rimozione degli effetti respinta con provvedimento annullabile

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine69-71
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giur
Arch. loc. e cond. 1/2015
MERITO
Non rientrando l’intervento de quo in nessuna delle
tipologie descritte lo stesso non poteva essere assentito.
Il ricorso e i successivi motivi aggiunti notif‌icati in data
18 luglio 2013 e in data 19 settembre 2013 devono essere
dichiarati improcedibili attesa la sopravvenuta emanazio-
ne di un provvedimento espresso sull’istanza di inibizione
- repressione dei lavori di cui alla dia 4 aprile 2013.
I motivi aggiunti notif‌icati in data 4 dicembre 2013 de-
vono essere accolti e conseguentemente deve essere annul-
lato il provvedimento 5 novembre 2013 n. prot. 337322.
Le spese devono essere compensate stante la presenza
della norma di PUC di cui sopra che ha, verosimilmente,
indotto gli uff‌ici comunali e la controinteressata a conf‌ida-
re nell’ammissibilità dell’intervento. (Omissis)
soprAelevAzione immobile
condominiAle mediAnte
diA. istAnzA di rimozione
deGli effetti respintA
con provvedimento
AnnullAbile
di Vittorio Santarsiere
SOMMARIO
1. Nozione. 2. Norme di legge. 3. Oggetto. 4. Tutela giurisdi-
zionale.
1. Nozione
Il condominio di un immobile urbano, posto in zona tra
le più belle di Genova, corso Italia - via De Gasperi, ha adì-
to il locale TAR contro la proprietaria dell’appartamento
all’ultimo piano ed il Comune. La condomina ha realizzato,
a mezzo DIA, un intervento edilizio sul terrazzo adiacente
la propria unità immobiliare, onde ricavare un vano, la cui
copertura oltrepassa la sagoma pregressa.
Il ricorso consta di numerosi motivi, elencati in 11
punti, 5 motivi aggiunti, più altri, dichiarati improcedibili
dal giudice, perché volti a censurare la DIA ed il silenzio
del Comune sulla istanza di esercizio dei poteri di con-
trollo da parte di esso. Vi è stato, inoltre, il ricorso contro
il provvedimento del Comune, che ha respinto l’istanza del
condominio attore, f‌inalizzata alla rimozione degli effetti
della DIA. Questa doglianza è stata ritenuta fondata, po-
sta la erronea qualif‌icazione dell’intervento come ristrut-
turazione in luogo di nuova opera. La disputa si incentra
sulla dicotomia ristrutturazione - nuova opera, questa non
ammessa nella zona per la relativa tipologia. E, comun-
que, l’indice discretivo della sopraelevazione o la nuova
costruzione rispetto alla ristrutturazione degli immobili è
indicato dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, comma 1.
lett. e, e.1). Segnatamente, si intende nuova costruzione
quella fuori terra, superiore alla sagoma esistente.
La giurisprudenza ha ripreso tale nozione in varie sen-
tenze sin dal 1999 “La sopraelevazione è costituita dalla
realizzazione di nuove opere o nuove fabbriche quando
superino l’originaria altezza dell’edif‌icio” (1). Costituisce
sopraelevazione l’intervento edif‌icatorio, che comporti lo
spostamento in alto della copertura del fabbricato in modo
da occupare lo spazio sovrastante e superare l’originaria
altezza dell’edif‌icio. La nozione di sopraelevazione non
va, pertanto, limitata alla costruzione di nuovi piani del-
l’edif‌icio, ma si estende ad ogni intervento, che comporta
l’innalzamento della copertura del fabbricato (2).
Nella fattispecie si è, altresì, riscontrato un contrasto
di norme tra quelle statali del T.U. Edilizia, art. 3, comma
1, lett. e.1); la legge Regione Liguria n. 16 del 2008; la
norma del piano urbano comunale di Genova, art. 63, che
qualif‌ica la sopraelevazione come ristrutturazione.
Ora, le norme della legge statale non possono essere
modif‌icate da disposizioni regionali, meno che mai dal
piano urbanistico. Queste, ove in contrasto con i princìpi
f‌issati dalla legge dello Stato sarebbero viziati da illegitti-
mità costituzionale. La possibilità per il legislatore della
Regione di modif‌icare le previsioni di una legge statale
deve ritenersi possibile solo se residuassero ambiti non
contrastanti con questa. Va esclusa la possibilità di ledere,
con legge o provvedimento della Regione o del Comune, la
tutela preordinata dalla legge dello Stato.
2. Norme di legge
Circa le “def‌inizioni degli interventi edilizi” dispone
l’art. 3, comma 1, lett. e), e.1) del D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380 (c.d. Testo unico edilizia) che, ai f‌ini del presente
testo unico, si intendono per: e) interventi di nuova co-
struzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica
Sono, comunque, da considerare tali: e.1) la costruzione
di manufatti edilizi fuori terra o interrati ovvero l’am-
pliamento di quelli già edif‌icati all’esterno della sagoma
esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto dalla lettera e. 6) …
Per l’art. 10 del T.U. Edilizia, costituiscono interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono
subordinati a permesso di costruire: … c) gli interventi
di ristrutturazione edilizia, che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che
comportino modif‌iche della volumetria complessiva degli
edif‌ici o dei prospetti …
Come affermato in giurisprudenza, gli interventi di ri-
strutturazione degli immobili, che portino ad un organismo
edilizio diverso dal precedente, con aumento del volume,
sono assoggettati al permesso di costruire (art. 10 supra).

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