Solidarietà e parziarietà delle obbligazioni contrattuali dei condomini nel nuovo art. 63 disp. att. c.c.

AutoreGiovanna Nozzetti
Pagine573-576
573
dott
Arch. loc. e cond. 5/2013
RIFORMA DEL CONDOMINIO
SOLIDARIETÀ E PARZIARIETÀ
DELLE OBBLIGAZIONI
CONTRATTUALI
DEI CONDOMINI NEL NUOVO
ART. 63 DISP. ATT. C.C. (*)
di Giovanna Nozzetti
Il tema che mi è stato assegnato si pone in continuità
con l’intervento che tenni due anni addietro occupandomi
di ricostruire la struttura delle obbligazioni contrattuali
dei condomini alla luce della nota pronuncia 8 aprile
2008, n. 9148 con la quale le sezioni unite della Corte di
cassazione, chiamate a comporre il contrasto emerso,
all’interno della seconda sezione civile, tra l’indirizzo di
gran lunga maggioritario affermativo della natura solidale
della responsabilità dei singoli condomini e quello asso-
lutamente minoritario, secondo cui in materia di condo-
minio varrebbe, anche nei rapporti esterni, il principio
della parziarietà, per cui ciascun condomino sarebbe te-
nuto all’adempimento nei soli limiti della propria quota di
partecipazione al condominio (rectius, alla comproprietà
dei beni comuni, art. 1118 c.c.), in base ai criteri espressi
dall’art. 1123 c.c., avevano optato per questa seconda solu-
zione interpretativa.
Si era infatti affermato – a chiare lettere – che delle
obbligazioni assunte dall’amministratore in rappresentan-
za e nell’interesse dei condomini, per la conservazione e il
godimento delle parti e degli impianti comuni per la pre-
stazione dei servizi nell’interesse comune e per le innova-
zioni deliberate dalla maggioranza, i condomini rispondo-
no unicamente nei limiti della rispettiva quota, secondo i
criteri sanciti dall’art. 1123 c.c., sicché negli stessi limiti il
terzo creditore, il quale abbia ottenuto un titolo esecutivo
contro il condominio, può agire in via esecutiva nei con-
fronti dei singoli condomini.
La Corte aveva giudicato, infatti, inappagante l’orien-
tamento giurisprudenziale maggioritario (1) che aveva ri-
tenuto sempre operante, anche nell’abito del condominio,
il principio generale sancito dall’art. 1294 c.c. per le ob-
bligazioni soggettivamente complesse (o plurisoggettive)
ex latere debitoris (i condebitori sono tenuti in solido, se
dalla legge o dal titolo non risulta diversamente) ritenen-
dolo non derogato dall’art. 1123 c.c., ravvisandovi un mero
criterio di ripartizione interna dell’unico debito tra i con-
debitori, incidente sulle sole relazioni tra partecipante e
partecipante all’interno del condominio, in quanto misura
della partecipazione e degli obblighi di ciascuno rispetto
alla collettività condominiale, non ref‌luente sui rapporti
esterni con i terzi creditori.
Deve, invece, aver ritenuto particolarmente convincen-
te il ragionamento logico seguito nell’unico precedente
indicato come espressione dell’indirizzo nettamente mi-
noritario (stesso relatore, Corona) – tanto da mutuarne,
quasi alla lettera, talune argomentazioni, a loro volta ri-
prese da una più risalente decisione (Cass. 24 marzo 1981,
n. 1720) che aveva risolto un caso analogo – il cui fulcro
era rappresentato dall’art. 1123 c.c., inteso come norma
speciale rispetto a quella generale dettata dall’art. 1294
c.c. e quindi operante non solo nei rapporti interni fra i
condomini, ma anche nei confronti dei terzi. Dallo stato
di ripartizione delle spese – aveva sostenuto la Corte –
non deriva, malgrado l’unicità del titolo, alcun obbligo
solidale degli altri condomini per il pagamento delle quote
non potute riscuotere dall’amministratore, in quanto,
pur avendo l’attività necessaria alla manutenzione delle
parti comuni dell’edif‌ico e all’esercizio dei servizi comuni
carattere indiscutibilmente inscindibile, ciò non altera
la natura semplice dell’obbligazione gravante su ciascun
condomino (2).
Le sezioni unite non ponevano, infatti, in dubbio la
riferibilità ai singoli condomini, in via diretta o indiretta,
delle obbligazioni assunte dall’amministratore né la porta-
ta generale della solidarietà tra condebitori.
Osservavano, invece, che nessuna norma di legge
espressamente estende il criterio della solidarietà alle
obbligazioni assunte dai condomini per il tramite dell’am-
ministratore e, anzi, la materia sembra essere regolata da
una norma (speciale) che, senza distinguere tra prof‌ilo in-
terno e prof‌ilo esterno al condominio, e valorizzando il col-
legamento tra titolarità dell’obbligazione e titolarità della
res cui essa inerisce, esprime la misura della responsabili-
tà parziaria dei condomini. Le obbligazioni assunte per la
conservazione e il godimento di beni e impianti comuni,
per l’erogazione dei servizi e per le innovazioni deliberate
dalla maggioranza rientrano, infatti, nella categoria delle
obligationes propter rem, che nascono come conseguenza
dell’appartenenza in comune, in ragione della quota, delle
cose, degli impianti e dei servizi accessori alle proprietà
individuali (art. 1118 c.c.) per cui è solo nella misura cor-
rispondente che i condomini sono tenuti a contribuire alle
spese per le parti comuni.
Quanto all’attuazione, dunque, tutte le spese disci-
plinate dall’art. 1223 c.c. – e dunque sia quelle indicate
dal primo comma, la cui inerenza ai beni è immediata, sia
quelle contemplate nel secondo comma, riguardanti l’uso
delle parti comuni destinate a servire i condomini in misu-
ra diversa, per le quali sussiste comunque il collegamento
con le cose – devono essere regolate allo stesso modo e,
quindi, per la loro ripartizione può sempre farsi riferimen-
to alle diverse tabelle millesimali relative alla proprietà e
alla misura dell’uso.
E che la solidarietà venga meno ogni qual volta la fonte
dell’obbligazione è intimamente collegata con la titolarità
delle res è confermato dalle disposizioni contenute negli

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