LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 1 - Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualita'.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 8 del 16 febbraio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi 1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile, considerandolo uno strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini.

  1. La Regione incentiva la produzione a chilometri zero e la diffusione dei prodotti di qualita', quali strumenti funzionali alla tutela dei consumatori e dell'ambiente.

  2. La Regione promuove, altresi', la valorizzazione delle produzioni agricole locali, delle produzioni di qualita' e da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione, assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificita' di tali prodotti ed una maggiore trasparenza dei prezzi.

    Art. 2

    Finalita' 1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, la Regione si propone il fine di sostenere i gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP) attraverso:

    1. la concessione di contributi economici;

    2. l'incentivazione dell'impiego nella preparazione dei pasti, da parte di gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agroalimentari locali, da filiera corta e di qualita';

    3. l'incremento della vendita diretta dei prodotti agroalimentari locali e di qualita'.

      Art. 3

      Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:

    4. gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP): i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attivita' di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalita' etiche, di solidarieta' sociale, di sostenibilita' ambientale e di salvaguardia del potere d'acquisto dei redditi, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attivita' di somministrazione e di vendita, anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008);

    5. prodotti da filiera corta: i prodotti che prevedono modalita' di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;

    6. prodotti a chilometri zero: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel territorio regionale;

    7. prodotti di qualita': i prodotti agricoli ed agro-alimentari provenienti da produzione biologica, nonche' i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.

      Art. 4

      ...

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