Disposizioni per l'adeguamento di alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa introdotta con la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400; Visto il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito con modificazioni con legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, recante "Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonche' misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero"; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 1997, recante "Nuove disposizioni per l'applicazione della legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modifiche ed integrazioni"; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 9 settembre 1992 concernente "Norme sul rilascio del permesso temporaneo di soggiorno per motivi di lavoro o di studio ai cittadini somali privi del riconoscimento dello status di rifugiato"; Visto il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito con legge 19 maggio 1997, n. 128, recante "Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania"; Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; Considerato che vi e' la necessita' di adeguare alle disposizioni della predetta legge 6 marzo 1998, n. 40, alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai sensi delle disposizioni precedentemente indicate e che tale necessita' risulta altresi' ribadita dal documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1998 ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della medesima legge n. 40 del 1998; Ritenuto a tal fine di adottare una direttiva per indirizzare l'attivita' degli uffici delle competenti amministrazioni; D'intesa con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro per la solidarieta' sociale e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Dispone: Art. 1.

  1. Per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia alla data di pubblicazione della presente direttiva in forza di permesso di soggiorno a carattere straordinario o temporaneo o di nulla osta provvisorio rilasciati ai sensi delle norme indicate in premessa, nonche' per coloro che siano in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari gia' rilasciato ai sensi...

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