DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2000 - Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 22 novembre 1989, n. 273), come modificato dal successivo decreto 13 maggio 1993 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 12 giugno 1993, n. 136), che determina i criteri per la fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero, qualora le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione non possano essere erogate adeguatamente o tempestivamente dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che - nel caso dei soggetti portatori di handicap cui siano state concesse le deroghe previste dall'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 novembre 1989 - ammette il rimborso delle spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate con il centro di altissima specializzazione ove si siano recati, sulla base di criteri fissati con apposito atto di indirizzo e coordinamento nel quale sono disciplinate anche le modalita' di corresponsione di acconti alle famiglie; Visti gli articoli 6 e 7 del citato decreto 3 novembre 1989, che stabiliscono i limiti del rimborso della spesa sanitaria sostenuta e prevedono l'erogazione di un ulteriore concorso alla spesa, qualora le spese a carico dell'assistito siano particolarmente elevate in relazione al reddito complessivo del suo nucleo familiare; Visto l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto l'art. 8, commi 1 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visti il regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408, e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo all'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), in cui e' previsto il trasferimento per cura in uno Stato membro dell'Unione europea, e le analoghe disposizioni previste dai vigenti accordi internazionali, che disciplinano l'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime di reciprocita'; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 10 dicembre 1998, n. 288, supplemento ordinario), recante "Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000", con particolare riguardo al quinto obiettivo nella parte inerente alla riabilitazione dei disabili, e le "linee-guida del Ministro della sanita' per le attivita' di riabilitazione", di cui al provvedimento 7 maggio 1998 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 30 maggio 1998, n. 124); Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, relativo alla "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni", con particolare riguardo all'art. 5, ove e' previsto il diritto all'esenzione dalla partecipazione ai costi delle prestazioni in relazione a particolari condizioni di malattia, tenendo conto della gravita' clinica, del grado di invalidita' conseguente e dell'onere economico del relativo trattamento; Considerate le nuove attribuzioni delle regioni e delle province autonome e le conseguenti innovazioni procedurali, determinate dalle modifiche apportate all'art. 7 del citato decreto 3 novembre 1989 dal gia' richiamato decreto 13...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT